Il supporto logistico “a terra” integra concorso nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (Cass. pen. Sez. 1 n. 15039 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il vizio di motivazione per omessa valutazione di censure difensive sussiste solo quando la motivazione sia meramente apparente, non già quando il giudice abbia negato la fondatezza dell’eccezione esaminando ampiamente i profili di ricorso. Il contributo causale del concorso morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche, quali l’agevolazione della preparazione o consumazione del reato e il rafforzamento del proposito criminoso, anche mediante la promessa di un aiuto successivo alla consumazione. La condotta di chi fornisce supporto logistico restando a terra, noleggiando mezzi e intercedendo per la stipula di un nuovo contratto di noleggio dell’imbarcazione, è espressiva di piena consapevolezza dell’azione criminosa e integra il concorso di persone nel reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, non il favoreggiamento personale, che richiede l’assenza di coinvolgimento nel reato presupposto.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta avverso l’ordinanza del GIP che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 110, 61-bis cod. pen. e 12, comma 3, lett. a) e d), comma 3-bis e comma 3-ter, lett. b), d.lgs. n. 286/1998. Il quadro indiziario descriveva un’operazione di trasporto di migranti dalla Tunisia a Pantelleria, con il ricorrente che aveva noleggiato un’autovettura, aveva accompagnato un correo presso il noleggiatore per stipulare un nuovo contratto di noleggio dell’imbarcazione e aveva curato l’organizzazione della permanenza del gruppo sul territorio italiano. La difesa censurava la motivazione in ordine alla carenza di autonoma valutazione del GIP, la configurabilità del concorso e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto al primo motivo, ha richiamato il principio secondo cui l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando il giudice rinvia per relationem agli elementi emersi nelle indagini, purché dia conto del proprio esame critico. Il vizio di motivazione si determina solo quando la motivazione sia meramente apparente, mentre nel caso di specie il Tribunale aveva negato la fondatezza dell’eccezione ed esaminato compiutamente tutti i profili dedotti.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha ricostruito la pluralità di elementi fattuali posti a fondamento del quadro indiziario: il viaggio compiuto unitamente ai correi, il noleggio dell’autovettura, la presenza presso il noleggiatore per la stipula del secondo contratto e il precedente episodio del 21.7.2025. Ha quindi affermato che la motivazione era logica e coerente con i principi in tema di concorso morale, il cui contributo causale può esprimersi anche mediante la semplificazione e agevolazione della preparazione o consumazione del reato, nonché attraverso la promessa di un aiuto successivo alla consumazione, idoneo a rafforzare la volontà di commettere il reato.
La Corte ha escluso la riconducibilità della condotta al favoreggiamento personale, richiamando la clausola di riserva “fuori dei casi di concorso” di cui all’art. 378 cod. pen.. Ha osservato che la consapevolezza dei correi della presenza di soggetti sulla terraferma, disponibili a intervenire in caso di necessità, aveva costituito una forma di rafforzamento del progetto criminoso, come dimostrato dall’intervento in occasione dell’avaria della prima imbarcazione. La condotta del ricorrente è stata quindi ritenuta espressiva di piena adesione all’azione criminosa.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulle esigenze cautelari, basata sull’inserimento in un circuito internazionale, sulla capacità organizzativa dimostrata e sul pericolo di inquinamento probatorio, con valutazione implicita dell’inadeguatezza degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico proposta dalla difesa.
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Nota della Redazione
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