Bancarotta documentale fraudolenta: dolo specifico e doppia conforme (Cass. pen. Sez. V n. 12371 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne colorano la valenza fraudolenta. L’occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma di omessa tenuta della contabilità interna, quando lo scopo dell’omissione è quello di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali. L’elemento oggettivo della fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori, diversamente dalla bancarotta documentale semplice, circoscritta alle sole scritture obbligatorie. La doppia conforme di merito si sottrae al sindacato di legittimità quando le due sentenze si saldano in un unico corpo decisionale.
Il Fatto
La Corte di appello de L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara, ha condannato l’amministratore di una s.r.l. in liquidazione per bancarotta fraudolenta documentale, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena. All’imputato era contestata la sottrazione dei libri e delle scritture contabili, in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Avverso tale pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di penale responsabilità; difetto di prova dell’elemento soggettivo del dolo specifico; mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso nel complesso infondato. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato: ripropone censure già svolte in appello e non si confronta con il percorso logico-argomentativo dei giudici di merito, che richiamano integralmente la sentenza del Tribunale. Esula dai poteri della Cassazione la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Nel caso di specie, rileva la Corte, si è in presenza di una doppia conforme di merito: le due sentenze possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale. La Corte territoriale, con motivazione immune da vizi di illogicità, ha ritenuto integrato l’elemento oggettivo sulla base dell’omessa consegna del libro giornale relativo a due annualità e dei registri IVA relativi ad altre due, circostanze non contestate.
Il secondo motivo è infondato. La condotta sanzionata dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare prevede in modo alternativo la sottrazione, la distruzione o la falsificazione delle scritture contabili. Il dolo specifico, consistente nella volontà di omettere l’adempimento dell’obbligo di contabilizzazione al fine di impedire la ricostruzione dei fatti gestionali, può desumersi dalla complessiva ricostruzione della vicenda. La Corte di appello ha ravvisato l’elemento soggettivo nella volontaria distruzione dei libri contabili, finalizzata a celare un’operazione ritenuta inesistente e a occultare il deficit sociale.
Quanto alla dedotta mancata qualificazione del fatto nella bancarotta documentale semplice, il motivo non si confronta con la motivazione della Corte territoriale. La Cassazione ribadisce che, a differenza della bancarotta semplice, in cui l’illiceità è circoscritta alle scritture obbligatorie, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’elemento oggettivo riguarda tutti i libri e le scritture contabili, ancorché non obbligatori.
Il terzo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato: la graduazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai principi degli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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