Ricorso che reitera motivi di appello senza confronto con motivazione è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 3154 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riprodurre e reiterare le censure già prospettate con l’atto di appello e motivatamente respinte in secondo grado, è inammissibile per difetto del contenuto essenziale dell’atto, costituito dal confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento contestato. La generica doglianza di presunta carenza o illogicità della motivazione, priva di specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso, non assolve all’onere imposto a pena di inammissibilità dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 gennaio 2024, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva condannato l’imputato alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 99, comma 2, cod. pen., lamentando l’eccessiva entità dell’aumento di pena disposto per la recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il ricorrente, anziché confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l’atto di appello, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse nel precedente atto impugnatorio.

La Corte territoriale aveva evidenziato le ragioni per cui aveva ritenuto di disporre l’aumento fino alla metà della pena base per la recidiva specifica e reiterata. Il ricorso non ha mosso alcuna critica a tale apparato argomentativo.

Richiamando un proprio consolidato orientamento (Sez. VI n. 8700 del 21/01/2013), la Corte ha ribadito che la critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne deriva che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso. È inammissibile, dunque, il ricorso che riproduce gli stessi motivi prospettati in appello e motivatamente respinti, limitandosi in maniera generica a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione, come confermato da ulteriori precedenti richiamati (Sez. II n. 27816 del 22/03/2019; Sez. III n. 44882 del 18/07/2014; Sez. VI n. 20377 del 11/03/2009).

All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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