Procura speciale allegata all’appello: inammissibilità fondata su errata valutazione (Cass. pen. Sez. III n. 13332 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di inammissibilità dell’appello per mancata allegazione della procura speciale prescritta dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è illegittima quando, dagli atti depositati insieme all’atto di impugnazione, risulti che detta procura era stata conferita al difensore per lo specifico scopo di proporre l’appello. L’errato apprezzamento degli atti da parte del giudice dell’impugnazione integra il vizio deducibile con ricorso per cassazione e impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza, con restituzione degli atti al giudice di appello perché proceda all’esame nel merito in contraddittorio. La procura speciale è requisito di ammissibilità dell’impugnazione e la sua presenza negli atti esclude ogni valutazione di inammissibilità, anche quando la disposizione che la prevede sia stata abrogata, ove l’atto sia stato presentato nel vigore della norma.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale in relazione al reato di cui all’art. 4, commi 1 e 4-bis, l. n. 401 del 1989 e aveva proposto appello. La Corte d’appello, con ordinanza, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, rilevando la mancata allegazione dello specifico mandato a impugnare richiesto dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ritenuto applicabile in quanto relativo a sentenza pronunciata nel 2023 e ad appello presentato nel 2023, pur dopo l’abrogazione della disposizione.

Avverso tale ordinanza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errata applicazione delle norme sull’impugnazione, il vizio di motivazione sulla valutazione della documentazione allegata e la violazione del diritto di difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che dagli atti allegati al ricorso e dalla attestazione della cancelleria risultava che all’atto di impugnazione era stata effettivamente allegata la procura speciale conferita al difensore allo specifico scopo di proporre l’appello. La procura era presente in atti sin dal momento del deposito dell’atto di appello.

Preliminarmente, la Corte ha confermato l’applicabilità dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. in ragione del momento di presentazione dell’atto, qualificato come atto processuale a effetti istantanei. Il Collegio ha richiamato Sez. U n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01 e l’informazione provvisoria delle Sezioni Unite rese all’udienza del 24 ottobre 2024, secondo cui la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.

Su tale premessa, la Corte ha escluso che l’appello potesse essere dichiarato inammissibile. L’affermazione posta a fondamento dell’ordinanza, ossia la mancanza della prescritta procura speciale, è risultata smentita dagli atti: detta procura era presente sin dal deposito dell’appello.

L’ordinanza è stata quindi annullata senza rinvio, con restituzione degli atti alla Corte d’appello perché esamini nel merito e in contraddittorio l’impugnazione proposta, provvedendo alla celebrazione del giudizio di secondo grado. La motivazione è stata redatta in forma semplificata in applicazione del decreto del Primo Presidente n. 84 del 2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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