Bancarotta fraudolenta: extraneus concorrente risponde anche senza profitto (Cass. pen. Sez. V n. 2660 del 22.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorrente estraneo al reato proprio dell’amministratore risponde del delitto di cui all’art. 216, primo comma, legge fall. anche quando non sia dimostrato che abbia tratto un diretto vantaggio economico dalle operazioni di distrazione. È sufficiente, ai fini della responsabilità, la consapevole partecipazione alle vendite simulate, posta in essere nella piena coscienza della situazione di difficoltà della società e con volontaria compromissione della garanzia patrimoniale dei creditori. La questione relativa alla sussistenza ab origine di indizi di reità a carico del dichiarante, ai fini dell’applicazione dell’art. 63 cod. proc. pen., costituisce accertamento di fatto che, se sorretto da congrua motivazione, è sottratto al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 marzo 2025, ha confermato la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Siena a carico di un imputato, riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata dal danno di rilevante gravità e dalla continuazione fallimentare. Il ricorrente era stato ritenuto extraneus concorrente nel reato proprio commesso dagli amministratori di diritto e di fatto di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita, per avere contribuito alla distrazione di due immobili sociali mediante vendite simulate.

Avverso la pronuncia di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità e l’inattendibilità delle dichiarazioni del testimone su cui si sarebbe fondata la condanna, l’insussistenza del contributo concorsuale per difetto di profitto e l’illegittimità del trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha respinto il ricorso, muovendo dall’ordine logico delle censure. Quanto ai profili di responsabilità, il Collegio ha rilevato l’aspecificità delle doglianze, che muovono dal presupposto della decisività della testimonianza contestata senza confrontarsi con una motivazione che tale decisività ha espressamente escluso.

La sentenza impugnata, infatti, ha fondato l’affermazione di responsabilità su una pluralità di elementi oggettivi: la relazione del curatore fallimentare, la copiosa documentazione contabile, bancaria e notarile, gli atti di compravendita e la sentenza del Tribunale di Siena che aveva condannato gli amministratori per la distrazione dei medesimi immobili. Su tali elementi il ricorso non ha mosso alcuno specifico appunto.

Con riferimento all’asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni, la Corte ha osservato che il teste era stato interrotto nel corso dell’esame ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen. solo quando erano emersi indizi di reità a suo carico, senza che fosse dimostrato che dovesse essere sentito ab initio in qualità di indagato. La questione relativa alla sussistenza originaria degli indizi costituisce accertamento di fatto, insindacabile ove congruamente motivato, come affermato dalle Sezioni Unite n. 15208 del 2010. In ogni caso, anche a voler prescindere da tale deposizione, la responsabilità risultava provata da un compendio autonomo e sufficiente.

Sul contributo concorsuale, la Corte ha confermato la ricostruzione delle operazioni distrattive, nelle quali l’imputato aveva coinvolto il terzo acquirente rassicurandolo sulla mancata negoziazione dell’assegno e aveva favorito il rientro nella disponibilità dei beni. Irrilevante è la mancata dimostrazione di un diretto vantaggio economico, posto che egli aveva consapevolmente depauperato il patrimonio sociale. Quanto alla rinuncia all’azione revocatoria, essa trovava spiegazione nell’analisi costi-benefici compiuta dalla curatela.

Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che la determinazione del quantum, se adeguatamente motivata ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., si sottrae al sindacato di legittimità. La sentenza aveva valorizzato l’elevato importo della distrazione e il riconoscimento di due aggravanti. Infine, quanto alle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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