Privata dimora nel furto in abitazione anche se non abitata (Cass. pen. Sez. VII n. 6035 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Rientrano nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del furto in abitazione, esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. È irrilevante, a tal fine, che il luogo non fosse abitato al momento del fatto. In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto, ove non avvenga a sorpresa e non trasformi radicalmente il fatto storico, non comprime il diritto al contraddittorio. Il ricorso che non si confronti con la motivazione del giudice di merito è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di Appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Gela, ha riqualificato i fatti ascritti a una degli imputati nel reato di tentato sequestro di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen., rideterminandone la pena. Nel resto ha confermato la condanna degli altri due imputati per il reato di tentato furto in abitazione aggravato dall’aver commesso il fatto con violenza sulle cose, di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625 n. 2 cod. pen.
Tutti gli imputati ricorrono per cassazione. I due condannati per il furto lamentano violazione di legge e vizio di motivazione sulla configurazione della privata dimora necessaria a integrare il reato. La terza ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla riqualificazione e, con un secondo motivo, la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in relazione alla pena in concreto inflitta.
La Motivazione della Corte
La Sezione settima esamina congiuntamente i motivi dei due ricorrenti condannati per il furto. Il ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta con la giurisprudenza della Corte in materia di privata dimora. Il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 31345 del 23.03.2017, che hanno delimitato la nozione ai luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
La Corte rileva che il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, applicando correttamente gli argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità. In particolare, il giudice ha ritenuto che il luogo del tentato furto fosse una privata dimora, ancorché si trattasse di un’abitazione rurale, risultando irrilevante la circostanza di fatto che essa non fosse in quel momento abitata.
Il primo motivo della terza ricorrente, relativo alla riqualificazione, è anch’esso manifestamente infondato. La Corte ricorda che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione giuridica del fatto non determina compressione del diritto al contraddittorio, in conformità dell’art. 111, comma 2, Cost. e dell’art. 6 CEDU, secondo l’interpretazione della Corte EDU nella sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, ove non avvenga a sorpresa e il fatto storico non sia radicalmente trasformato nei suoi elementi essenziali rispetto all’originaria imputazione. Richiama sul punto Sez. 5, n. 27905 del 03.05.2021. La Corte territoriale, con congrua motivazione, ha operato una qualificazione in senso favorevole all’imputata.
Il secondo motivo, sulla pena, è manifestamente infondato: la difesa ha lamentato una pronuncia meno favorevole di quella appellata senza confrontarsi con le emergenze processuali, essendo stata la pena ridotta da mesi quattro di reclusione a mesi due e giorni venti. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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