Abnormità esclusa se il decreto sulla correzione è opponibile al capo dell’ufficio (Cass. pen. Sez. II n. 2034 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il giudice provvede sull’istanza di correzione proposta ai sensi dell’art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen. è soggetto a uno speciale regime di impugnazione, costituito dall’opposizione al capo dell’ufficio giudicante, che decide con decreto senza formalità di procedura. Tale rimedio tipico opera a prescindere dalla formula adottata e dalle ragioni sostanziali o processuali poste a sostegno del provvedimento, restando irrilevante che l’istanza sia stata respinta con la locuzione “non luogo a provvedere”. Ne consegue che non è deducibile l’abnormità del provvedimento, poiché essa costituisce rimedio residuale, azionabile solo ove non siano previsti rimedi tipici di impugnazione. La sussistenza del rimedio ordinario esclude, inoltre, la possibilità di riqualificare il ricorso ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, investito dell’istanza di correzione presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 115-bis, comma 3, cod. proc. pen., ha dichiarato non luogo a provvedere, ritenendo le doglianze difensive estranee a quel paradigma legale e qualificabili, al più, come motivi di impugnazione, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Corte di appello.
Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: abnormità strutturale e violazione dell’art. 112 cod. proc. pen.; abnormità funzionale e violazione dell’art. 115-bis cod. proc. pen., per la pretesa portata residuale del comma 3; violazione degli artt. 27 e 117 Cost., in relazione all’art. 6, par. 2, CEDU, e dell’art. 48 Carta di Nizza, per il contrasto con il principio di presunzione di innocenza.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I tre motivi postulano tutti un’inesistente “assenza di rimedi ordinari esperibili”. Il Collegio preliminarmente riporta il testo dell’art. 115-bis cod. proc. pen., inserito dall’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, segnalando che le citazioni virgolettate dal ricorrente non corrispondono al dato positivo, attuale o previgente.
Il punto decisivo è la natura del rimedio. Il decreto che provvede sulla richiesta di correzione è soggetto a uno speciale regime di impugnazione: l’opposizione al capo dell’ufficio giudicante, che decide con procedura de plano, secondo il richiamato precedente di Sez. 2, ord. n. 9635 dell’08.02.2024. La peculiare formula che cristallizza il mancato accoglimento dell’istanza non incide su tale assetto, data l’omnicomprensività dello strumento impugnatorio, che prescinde dalle ragioni sostanziali o processuali poste a sostegno del procedimento.
Quanto all’abnormità, la Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui è abnorme solo il provvedimento che “non sia altrimenti impugnabile” (Sez. U, n. 22909 del 31.05.2005). L’abnormità costituisce rimedio residuale nel sistema, non azionabile ove siano previsti rimedi tipici. La riferibilità della disciplina al procedimento di prevenzione resta questione non esaminata, poiché assorbita.
La Corte rileva infine che il ricorrente, a mezzo del medesimo difensore, aveva già presentato formale opposizione ai sensi dell’art. 115-bis, comma 4, cod. proc. pen., adendo direttamente il Presidente del Tribunale di Torino. Tale consapevolezza, unitamente alla concreta duplicazione dei mezzi di impugnazione, esclude alla radice la possibilità di riqualificare l’atto ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro tremila.
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Nota della Redazione
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