Concorso nel narcotraffico: la partecipazione alla programmazione integra il contributo causale (Cass. pen. Sez. 7 n. 17178 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il concorso di persone nel reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti la condotta di chi, pur non partecipando materialmente alla trasferta finalizzata all’acquisto della droga, fornisca un apporto causale alla realizzazione del reato, partecipando attivamente alla fase di programmazione dell’operazione, al reclutamento del corriere e all’individuazione delle modalità di occultamento e delle caratteristiche della sostanza. Tale contributo è pieno, attivo e consapevole e non richiede la compartecipazione fisica all’evento. La circostanza aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 non può essere censurata per la prima volta in sede di legittimità se non ha formato oggetto di specifico gravame nei motivi di appello.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta all’imputato in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 100 cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.
L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della ingente quantità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il motivo concernente l’affermazione di responsabilità, giudicandolo manifestamente infondato. Il ricorrente, pur non avendo preso parte alla trasferta in Calabria conclusasi con l’arresto del corriere, aveva svolto un ruolo decisivo nella fase organizzativa del delitto. La sua partecipazione era emersa con chiarezza dal materiale intercettivo diffusamente riportato nella sentenza impugnata, che ne aveva dimostrato il coinvolgimento nella programmazione dell’acquisto, nel reclutamento del vettore e nella definizione delle modalità esecutive.
In particolare, la Corte ha valorizzato gli incontri del ricorrente con i correi per organizzare la trasferta, la sua attività di convocazione del corriere e le conversazioni dalle quali risultava il suo ruolo nella fase di finanziamento dell’operazione. Il contributo così ricostruito è stato qualificato come pieno, attivo e consapevole, idoneo a integrare il concorso nel reato anche in assenza di una partecipazione materiale alla fase esecutiva.
Quanto alla censura relativa alla circostanza aggravante dell’ingente quantità, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, in quanto la questione non era mai stata devoluta al giudice di secondo grado con i motivi di appello. Il principio di limite devolutivo impedisce, infatti, che una questione non trattata nel giudizio di merito possa essere sollevata per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità.
Infine, in relazione al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specifici richiami istruttori, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento positivo, emerso dagli atti, che fosse stato illegittimamente trascurato dal giudice di merito.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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