Bancarotta: prevedibilità in concreto del dissesto da fideiussioni (Cass. pen. Sez. V n. 26277 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui agli artt. 223, comma primo, e 216, comma primo, n. 1), r.d. n. 267/1942 è reato di pericolo concreto e non richiede che la condotta abbia causato il dissesto o l’insolvenza, né che la società versasse già in stato di insolvenza al momento dell’atto depauperativo. Integra distrazione ogni operazione che sottragga una risorsa al patrimonio sociale senza un corrispettivo concreto ed effettivo, in assenza di un interesse dell’impresa. Il fallimento cagionato da operazioni dolose ex art. 223, comma secondo, n. 2), r.d. n. 267/1942 è invece reato di danno a connotazione preterintenzionale: l’elemento soggettivo si articola in modo differenziato, richiedendo la consapevole volontà di compiere operazioni pregiudizievoli per la società e, quanto all’evento non voluto, la sua prevedibilità in concreto, da accertare valorizzando tutti gli elementi del caso, senza automatismi che dissimulino una responsabilità oggettiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta documentale semplice e ha confermato la responsabilità del ricorrente, amministratore unico di una società poi dichiarata fallita, per la bancarotta per causazione del fallimento mediante operazioni dolose e per la bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, rideterminando la pena e riducendo la durata delle pene accessorie.
L’imputato ha proposto ricorso lamentando tre vizi: la mancata considerazione dell’offensività concreta e del dolo nelle distrazioni, la carenza di motivazione sulla prevedibilità del dissesto generato dalle fideiussioni e il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricorda che la bancarotta fraudolenta patrimoniale costituisce reato di pericolo concreto e non richiede che la condotta abbia causato direttamente il dissesto: il fallimento si pone quale condizione obiettiva di punibilità. Non è nemmeno necessario che, al momento dell’atto depauperativo, la società versasse già in stato di insolvenza.
L’elemento oggettivo della distrazione consiste in un atto di depauperamento della garanzia patrimoniale che non trovi causa in un interesse dell’impresa. È distrattiva l’estromissione di una risorsa in carenza di un corrispettivo concreto ed effettivo. La Corte conferma la correttezza dell’individuazione, nei due episodi contestati, di indici di fraudolenza, ravvisati nell’impiego di risorse della fallita a favore di società riconducibili alla medesima famiglia, senza alcuna contropartita, con asservimento della fallita a funzione di fonte finanziaria di altre società.
Quanto alla dimensione del deficit, la Corte esclude che essa assuma rilievo scriminante: gli ammanchi hanno sottratto risorse significative, senza riparazione nella fase del dissesto, provocando comunque un pericolo concreto per la massa dei creditori.
Il secondo motivo è parimenti infondato. Il fallimento da operazioni dolose è reato di danno a connotazione preterintenzionale: l’elemento soggettivo si declina in modo differenziato. Alla consapevole volontà di compiere operazioni pregiudizievoli deve fare seguito la prevedibilità in concreto del dissesto non voluto. Il rilascio e il rinnovo di fideiussioni a vantaggio di altra società in difficoltà, per importi superiori al patrimonio della garante, sono atti la cui attitudine causale sul dissesto è evidente. Irrilevanti le doglianze sulla natura risalente e routinaria delle garanzie, sulla presenza di fideiussioni familiari e sulla garanzia pubblica prestata dal Fondo, posto che la pronuncia di merito invocata a fondamento dell’affidamento era successiva al rilascio, ai rinnovi e persino al fallimento.
Il terzo motivo è inammissibile: non essendo stata impugnata l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è implicitamente precluso l’esame dell’opposta attenuante. Nel merito, il danno non è di speciale tenuità. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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