Inappellabilità della condanna a pena sostitutiva e correlazione tra contestazione e sentenza (Cass. pen. n. 36955/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l’impugnazione è proponibile esclusivamente per cassazione ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. Il principio di correlazione tra contestazione e sentenza, sancito dall’art. 521 cod. proc. pen., è funzionale alla salvaguardia del diritto di difesa, con la conseguenza che la sua violazione è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella decisione sia eterogeneo rispetto a quello contestato e ciò abbia concretamente leso le facoltà difensive. L’art. 516 cod. pen. punisce la sola messa in vendita di alimenti adulterati, prescindendo dall’attività di adulterazione, che integra invece l’ipotesi di cui all’art. 440 cod. pen. L’assenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. deve essere motivata con riferimento alle concrete modalità del fatto, generanti un pericolo significativo in termini di non esiguità.
Il Fatto
Il titolare di un minimarket è stato condannato dal Tribunale di Torino alla pena di mesi 11 di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, per i reati di cui agli artt. 516 e 452 in relazione all’art. 440 cod. pen., per avere posto in vendita salsiccia di bovino contenente solfiti, additivo non ammesso nella misura di 98+21 mg/Kg, e per avere adulterato detti prodotti prima della distribuzione al consumo.
La difesa ha proposto appello, deducendo la nullità della sentenza per difetto di contestazione in relazione alla forma colposa del reato di adulterazione (con l’aggravante della colpa cosciente), la contraddittorietà del ragionamento probatorio, il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte d’appello di Torino, rilevata l’inappellabilità della sentenza ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ha riqualificato l’impugnazione in ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati tutti i motivi. Sul primo motivo, relativo alla nullità per difetto di contestazione, ha riaffermato il principio per cui la violazione del principio di correlazione è ravvisabile solo quando il fatto ritenuto nella sentenza sia eterogeneo rispetto a quello contestato e ciò abbia concretamente leso le facoltà difensive. Nel caso di specie, il Tribunale non aveva proceduto ad alcuna riqualificazione, avendo individuato la pena base nel minimo della fattispecie contestata, originariamente formulata nella forma colposa attraverso il richiamo all’art. 452 cod. pen., sicché la censura si risolveva in una mera allegazione generica, priva della dimostrazione di un concreto pregiudizio processuale.
Sul secondo motivo, la Corte ha escluso la dedotta contraddittorietà del ragionamento probatorio, chiarendo che l’art. 516 cod. pen. punisce la messa in vendita di alimenti adulterati, prescindendo dall’attività di adulterazione, che integra invece l’ipotesi di cui all’art. 440 cod. pen. La condotta del titolare del minimarket, che aveva messo in vendita la merce sapendo che era stata alterata con l’aggiunta di un additivo vietato, era dunque correttamente sussunta nella fattispecie, senza alcuna contraddizione logica.
Quanto alle ultime due censure, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ancorata alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo per la salute pubblica in termini di non esiguità. Ha inoltre escluso la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale, in ragione della presenza di una precedente condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ostativa ai sensi dell’art. 164, comma 4, cod. pen.
Implicazioni Pratiche
- Impugnazione della sentenza con pena sostitutiva: L’avvocato che intenda impugnare una sentenza di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità deve proporre ricorso per cassazione, non appello, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., a meno che l’impugnazione non sia proposta dal pubblico ministero o riguardi la statuizione civile.
- Eccezione di nullità per difetto di contestazione: In sede di impugnazione, la censura di violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza deve essere accompagnata dalla prova di una concreta lesione delle facoltà difensive, non essendo sufficiente la mera allegazione di una diversa qualificazione giuridica del fatto, quando questa non abbia impedito all’imputato di preparare adeguatamente la difesa.
- Valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.: Per contestare il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, l’avvocato deve dimostrare che le modalità della condotta e il pericolo concretamente generato siano di esiguità tale da giustificare l’esclusione del bisogno di pena, non potendo limitarsi a dedurre la buona condotta successiva al reato, che è solo uno degli elementi di valutazione.
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