Spaccio desumibile da indizi e diniego di particolare tenuità (Cass. pen. Sez. VII n. 25842 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un quantitativo di stupefacente superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può legittimamente concorrere a fondare tale conclusione unitamente ad altri elementi indiziari, valutati in modo globale e coordinato. Il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non richiede che il giudice esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La valutazione sulla particolare tenuità dell’offesa, compiuta ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., integra esercizio di discrezionalità del giudice del merito e non è sindacabile in cassazione quando è sorretta da sufficiente motivazione e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, previa esclusione della recidiva, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi.

Con il primo motivo ha contestato la qualificazione del fatto come detenzione finalizzata a un uso non meramente personale, sostenendo che non potevano essere valorizzati né il modesto dato ponderale né la presenza dei bilancini, del taglierino, del coltello o della mannite, elementi dei quali ha rimarcato l’uso lecito. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito, sollecitando una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità.

La Corte territoriale ha fondato il proprio convincimento su una valutazione globale e coordinata di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti. Il pur non elevato numero di dosi ricavabili è stato letto alla luce del materiale rinvenuto e del suo utilizzo proprio per il confezionamento delle dosi, desunto dalla corrispondenza tra il nastro e i ritagli sequestrati e quelli impiegati per preparare le dosi. A fronte di tale quadro, le giustificazioni dell’imputato sono state ritenute inattendibili con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, essendo sorretto da un apparato argomentativo coerente e privo di vizi logici.

La Corte ribadisce che il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione allo spaccio, può comunque concorrere a fondare tale conclusione unitamente ad altri elementi, richiamando Sez. 3 n. 9698 del 10/01/2024, Daunisi, Sez. 3 n. 46610 del 09/10/2014, Salaman e altre pronunce conformi. L’esito di tale valutazione si risolve in un giudizio di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità.

Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che, secondo il costante orientamento di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, nella specie le modalità del fatto, consumato in un ambiente condiviso con i figli minori. La valutazione sulla tenuità dell’offesa va effettuata tenendo conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo, senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti, richiamando Sez. U n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj e Sez. 7 ord. n. 9727 del 17/12/2024, Capizzi. Trattandosi di esercizio della discrezionalità del giudice del merito, la valutazione non è sindacabile ove sorretta da sufficiente motivazione e non frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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