Bancarotta fraudolenta: amministratore di fatto, concorso dell’extraneus e continuazione (Cass. pen. n. 35818/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di fatto va individuato sulla base delle concrete funzioni esercitate, non delle mere qualifiche formali. Il dolo dell’extraneus concorrente nel reato di bancarotta distrattiva richiede la consapevolezza di concorrere nella sottrazione dei beni alla garanzia dei creditori, non desumibile dalle sole cariche rivestite. Non è configurabile l’aggravante dei più fatti di bancarotta quando le condotte distrattive, pur plurime, siano omogenee per natura del bene (denaro) e temporalmente contigue, integrando un reato a condotta eventualmente plurima.
Il Fatto
Con sentenza della Corte d’appello di Milano, tre imputati sono stati condannati per i reati di bancarotta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale, commessi in qualità di liquidatore, amministratori di fatto e concorrente extraneus della società fallita. La Corte territoriale ha riqualificato il reato documentale in bancarotta semplice, dichiarandolo estinto per prescrizione per due imputati e assolvendo il terzo. Ha rideterminato le pene per la bancarotta distrattiva, escludendo il ruolo di amministratore di fatto per uno degli imputati, qualificandolo come extraneus.
Avverso la sentenza, tutti e tre gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, contestando rispettivamente: la qualifica di amministratore di fatto, il dolo dell’extraneus e la mancata concessione di attenuanti, nonché l’applicazione dell’aggravante dei più fatti di bancarotta.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del primo imputato, ritenendo infondate le censure. Ha ribadito che l’amministratore di fatto è individuabile in base a indici sintomatici dell’inserimento organico con funzioni direttive, quali la gestione di operazioni strategiche e i rapporti con il liquidatore, elementi adeguatamente motivati dalla Corte territoriale.
La Corte ha accolto il ricorso del secondo imputato, concorrente extraneus, ritenendo fondata la censura sulla mancata dimostrazione del dolo. Ha richiamato il principio secondo cui l’extraneus risponde solo se fornisce consigli o suggerimenti idonei a sottrarre i beni ai creditori o rafforzi il progetto delittuoso, elemento non desumibile dalle mere cariche formali (procuratore speciale o legale rappresentante). La sentenza di secondo grado aveva invece addebitato una responsabilità da posizione, senza specificare il contributo causale. Per tale imputato, la Corte ha annullato con rinvio.
Quanto al terzo imputato, la Corte ha accolto il motivo relativo all’aggravante dei più fatti di bancarotta, annullando senza rinvio la sentenza su tale punto. Ha chiarito che le cinque condotte distrattive contestate, aventi tutte ad oggetto somme di denaro e temporalmente ravvicinate (dicembre 2016), sono omogenee e integrano un unico reato a condotta eventualmente plurima, non essendo configurabile la continuazione fallimentare ex art. 219, comma 2, n. 1, l. fall. La pena aumentata di tre mesi è stata eliminata.
Implicazioni Pratiche
- Prova dell’amministrazione di fatto: L’avvocato dell’imputato deve contestare la qualifica di amministratore di fatto attraverso la dimostrazione dell’assenza di atti gestori concreti e continuativi, non essendo sufficiente la mera partecipazione a singole operazioni o il ruolo di socio della controllante.
- Dolo dell’extraneus: Per l’avvocato del concorrente esterno, la difesa deve incentrarsi sulla mancanza di prova del dolo specifico, ovvero della consapevolezza di concorrere in una sottrazione finalizzata a pregiudicare i creditori, non potendo la responsabilità derivare da mere qualifiche formali.
- Aggravante della continuazione fallimentare: La difesa può eccepire l’inconfigurabilità dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, l. fall., quando le distrazioni contestate siano omogenee (es. plurimi pagamenti in denaro) e temporalmente contigue, in quanto costituenti un unico reato a condotta plurima e non una pluralità di reati.
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Nota della Redazione
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