Procura speciale per il terzo e limiti del potere decisorio nel procedimento di prevenzione (Cass. pen. n. 14661/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento di prevenzione, il terzo interessato, in quanto portatore di un interesse meramente civilistico, può proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di confisca solo a mezzo di difensore munito di procura speciale alle liti, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., in analogia con quanto previsto dall’art. 83 cod. proc. civ. La mancanza di una valida procura speciale, conferita specificamente per il giudizio di legittimità, determina l’inammissibilità del ricorso, non potendo l’atto di impugnazione essere considerato autonomamente efficace, in quanto la procura speciale non può essere integrata per relationem né desunta dalla partecipazione al giudizio di merito. Il giudice dell’appello in materia di prevenzione, nel decidere sull’impugnazione, non può pronunciare una decisione contra petita, ossia confermare la confisca di un bene rispetto al quale il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, abbia espressamente rinunciato a insistere per la conferma, poiché l’oggetto del giudizio di appello è circoscritto dalla domanda dell’impugnante e dalle conclusioni delle parti. L’eventuale decisione che si ponga al di là di quanto richiesto, o che confermi una misura non più sostenuta dall’accusa, integra un vizio di ultrapetizione, non sanabile, che determina l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato nella parte eccedente.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, nell’ambito di un procedimento di prevenzione nei confronti di un preposto, ha confermato il provvedimento del Tribunale che aveva disposto la confisca di una polizza vita intestata alla sorella del preposto e di un fondo di investimento SICAV intestato alla madre. Nei confronti della madre, la Corte ha accolto parzialmente l’appello, disponendo la restituzione di un immobile, ma confermando la confisca del fondo di investimento.
Avverso il decreto della Corte di appello, la sorella e la madre del preposto hanno proposto ricorso per cassazione con atto congiunto. La sorella ha dedotto la violazione di legge per essere il decreto andato ultra petita, avendo il Pubblico Ministero rinunciato in udienza a insistere per la confisca della polizza vita. La madre ha lamentato l’omessa considerazione di un bonifico effettuato dalla figlia, che avrebbe dimostrato la legittima provenienza di una quota del fondo di investimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della sorella, per carenza di una valida procura speciale al difensore per il giudizio di legittimità. Ha richiamato il consolidato principio, recentemente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui il terzo interessato, in quanto titolare di un interesse meramente patrimoniale, deve munire il difensore di una procura speciale alle liti ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., in analogia con il processo civile. Nel caso di specie, la procura presente in atti era stata conferita per impugnare il provvedimento del Tribunale, e non anche per il ricorso per cassazione, e il mandato per il giudizio di merito non poteva considerarsi esteso a quello di legittimità, in assenza di una espressa volontà in tal senso.
Quanto al ricorso della madre, la Corte ha accolto il motivo, ma con una diversa motivazione rispetto a quella prospettata dalla difesa. Ha rilevato che il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni in appello, aveva rinunciato a insistere per la confisca della polizza vita intestata alla sorella. Tuttavia, la Corte di appello aveva comunque confermato la confisca, pronunciando così una decisione contra petita, cioè al di là di quanto richiesto dalle parti, avendo confermato un provvedimento che l’organo dell’accusa non sosteneva più. La Cassazione ha chiarito che questa situazione è diversa dal vizio di ultrapetizione, che si verifica quando il giudice decide su un oggetto diverso o ulteriore rispetto alla domanda, mentre nella specie la decisione si è posta in contrasto con le conclusioni del Pubblico Ministero, che costituivano il limite della regiudicanda in appello. Poiché tale vizio è evidente e non richiede una valutazione di merito, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato limitatamente alla polizza vita intestata alla sorella.
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Nota della Redazione
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