Necessità di motivazione e irrilevanza ostativa della sanzione disciplinare per la liberazione anticipata (Cass. pen. n. 37471/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che dichiara inammissibile il reclamo ex art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. avverso il diniego della liberazione anticipata deve essere motivato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; la motivazione meramente apparente, che si riduce a una frase apodittica senza spiegare il presupposto normativo, integra violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. La proposizione del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen. contro la sanzione disciplinare non costituisce presupposto di ammissibilità del reclamo ex art. 69-bis Ord. pen. La sanzione disciplinare non è di per sé ostativa alla liberazione anticipata; il giudice deve valutarla concretamente ai fini della partecipazione al processo rieducativo.
Il Fatto
Il detenuto presentava richiesta di liberazione anticipata per il semestre dal 26 luglio 2023 al 26 gennaio 2024. Il magistrato di sorveglianza di Vercelli, con ordinanza del 28 agosto 2024, respingeva l’istanza motivando che il detenuto, nel semestre in questione, aveva ricevuto una sanzione disciplinare. Avverso tale ordinanza, il detenuto proponeva reclamo al Tribunale di sorveglianza di Torino ai sensi dell’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con decreto del 13 novembre 2024, dichiarava inammissibile il reclamo per “non previo esperimento strumento ex art. 35 bis O.P.”, senza ulteriore motivazione. Il detenuto proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, eccependo che l’art. 54 Ord. pen. non subordina la richiesta di liberazione anticipata al previo esperimento del reclamo ex art. 35-bis, e che la sanzione disciplinare non è di per sé preclusiva del beneficio.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e annulla il decreto impugnato con rinvio. Rileva, in primo luogo, che il decreto di inammissibilità del reclamo, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 678, comma 1, cod. proc. pen.), è viziato da inesistenza o, quanto meno, da mera apparenza della motivazione. La motivazione si riduce alla frase «non previo esperimento strumento ex art. 35 bis O.P.», palesemente apodittica e incomprensibile nel suo significato concreto, non consentendo di comprendere quale procedura il presidente del Tribunale abbia ritenuto inammissibilmente pretermessa dal ricorrente, né per quali ragioni tale omissione determinasse l’inammissibilità del reclamo. La motivazione, dunque, non risponde ai requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza richiesti dall’art. 125 cod. proc. pen.
La Corte rileva, inoltre, che l’istanza presentata dal detenuto è un reclamo ex art. 69-bis, comma 3, Ord. pen., proposto avverso il diniego della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen. Nessuna delle disposizioni che disciplinano tale reclamo richiede il previo esperimento di un altro mezzo di impugnazione o di contestazione avverso un provvedimento in materia di liberazione anticipata. Il mancato utilizzo dello “strumento” ex art. 35-bis Ord. pen. non può, pertanto, determinare l’inammissibilità del reclamo ex art. 69-bis.
La Corte richiama, infine, il principio consolidato secondo cui l’applicazione di una sanzione disciplinare non è, di per sé, causa di non concedibilità della liberazione anticipata. Gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente sia sotto il profilo dell’attitudine o meno a indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 24506/2025, Rv. 288162). Il detenuto che richiede la liberazione anticipata non è obbligato a impugnare la sanzione disciplinare ricevuta, potendo limitarsi a contestarne la rilevanza nel corso della procedura relativa all’applicazione del beneficio.
Implicazioni Pratiche
- Motivazione del decreto di inammissibilità del reclamo ex art. 69-bis Ord. pen.: il provvedimento che dichiara inammissibile il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata deve essere motivato con un’argomentazione coerente e comprensibile. La formula apodittica che richiama il mancato esperimento del reclamo ex art. 35-bis Ord. pen., senza specificare il provvedimento oggetto del reclamo e le ragioni della ritenuta preclusione, integra motivazione apparente e determina l’annullamento. L’avvocato deve eccepire la nullità del decreto per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen.
- Reclamo ex art. 69-bis e previo esperimento del reclamo ex art. 35-bis: il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il diniego della liberazione anticipata non richiede il previo esperimento del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis Ord. pen. avverso la sanzione disciplinare. La difesa deve eccepire l’assenza di tale presupposto normativo, rilevando che l’art. 69-bis, comma 3, Ord. pen. è autonomo e non condizionato ad alcuna pregiudiziale.
- Sanzione disciplinare e liberazione anticipata: valutazione concreta: la sanzione disciplinare non è di per sé ostativa alla liberazione anticipata. Il giudice di sorveglianza deve valutare l’infrazione in concreto, accertando se essa sia indicativa di una condotta restia al processo rieducativo, e deve compararla con tutti gli elementi positivi emersi nel semestre. L’avvocato deve contestare il diniego basato sulla mera esistenza della sanzione, chiedendo una valutazione complessiva e motivata della partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione.
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Nota della Redazione
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