Incompatibilità tra riti speciali e divieto di conversione del patteggiamento in abbreviato (Cass. pen. Sez. IV n. 26448 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Una volta ammesso il giudizio abbreviato, è precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena, poiché l’incompatibilità tra i riti speciali e la loro non convertibilità escludono che il patteggiamento possa trasformarsi in abbreviato. In tema di trattamento sanzionatorio, l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo quando la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; lo scostamento sorretto dagli indicatori dell’art. 133 cod. pen. non integra lesione del ne bis in idem, potendo il giudice valorizzare più volte il medesimo dato di fatto sotto differenti profili. L’esercizio di facoltà processuali, come il diritto al silenzio, non può fondare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma la motivazione implicita resta ammissibile. La recidiva semplice, in assenza di aumento di pena o di giudizio di comparazione, non radica interesse a ricorrere.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 30 settembre 2025, aveva ritenuto un’unica condotta delittuosa — escluso l’aumento ex art. 81 cod. pen. — e rideterminato la pena inflitta dal Tribunale di Foggia in esito a giudizio abbreviato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per detenzione di hashish e marijuana destinata a uso non personale.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il mancato esame della richiesta di applicazione della pena dopo l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità; la determinazione della pena in violazione dell’art. 133 cod. pen. e del divieto di bis in idem sostanziale; il diniego delle attenuanti generiche fondato sull’esercizio del diritto al silenzio; il riconoscimento della recidiva privo di adeguata motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla regola della doppia conforme: la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, con l’onere per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con entrambe. Nel caso, i giudici del gravame hanno esaminato le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice, concordando nella valutazione degli elementi di prova.

Il primo motivo è inammissibile. Una volta ammesso il rito abbreviato, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, resta precluso il vaglio del precedente rigetto della richiesta di applicazione della pena. La conclusione esprime il principio di incompatibilità tra i riti speciali: la diversità di struttura, gli effetti delle sentenze e il differente regime di impugnazione escludono la convertibilità dell’uno nell’altro, né alcuna disposizione disciplina la trasformazione del giudizio abbreviato nel patteggiamento.

Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è inammissibile perché mira a una nuova valutazione di congruità della pena, non frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita secondo gli artt. 132 e 133 cod. pen. La Corte ribadisce che l’obbligo di motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale; lo scostamento risulta sorretto da congrua motivazione, fondata su indici oggettivi di disvalore quali la pluralità di sostanze e il significativo dato ponderale. È esclusa la lesione del ne bis in idem, poiché il giudice può valorizzare più volte il medesimo fatto sotto profili e fini distinti.

Il terzo motivo è infondato nel complesso. L’esercizio di facoltà processuali non può essere valutato ai sensi dell’art. 133 cod. pen. per negare le attenuanti generiche; la motivazione dell’appello va quindi corretta ex art. 619 cod. proc. pen. dove valorizza in senso sfavorevole la scelta del silenzio. Il diniego resta però giuridicamente fondato, essendo ammessa la motivazione implicita: il giudice deve esaminare solo le argomentazioni essenziali al proprio convincimento.

Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse. Pur contestata la recidiva, qualificata ai sensi dell’art. 99, comma 1, cod. pen., il Tribunale ha escluso ogni aumento di pena e l’idoneità della nuova condotta a rivelare la maggiore capacità a delinquere. In assenza di aumento o di giudizio di comparazione non si configura interesse a ricorrere, neppure riguardo ai benefici penitenziari, all’estinzione della pena o all’accesso alla riabilitazione. Al rigetto segue la condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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