Bancarotta fraudolenta: la compensazione con debiti di terzi è mero artificio contabile (Cass. pen. Sez. V n. 12359 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta distrattiva, la mera rappresentazione contabile della compensazione tra un credito vantato dalla società fallita nei confronti di un amministratore e i debiti che la medesima società ha verso terzi integra un artificio contabile e non una valida operazione satisfattiva. Per escludere la natura distrattiva dell’operazione non è sufficiente un generico accollo, ma occorre un accollo liberatorio per il debitore accollato, fondato su una manifestazione di volontà in tal senso del creditore accollatario. In difetto, alla perdita del credito della fallita non corrisponde alcun vantaggio compensativo, con conseguente configurabilità del reato.

Il Fatto

La vicenda riguarda due amministratori di una società dichiarata fallita, condannati per bancarotta fraudolenta distrattiva. Il credito che la società vantava verso uno degli imputati sarebbe stato compensato con debiti della fallita verso due fornitori, per un totale di alcune decine di migliaia di euro.

Il G.u.p. del Tribunale di Brescia, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato entrambi gli imputati. La Corte di appello di Brescia, con sentenza dell’08.03.2024, aveva confermato la condanna riducendo la durata delle pene accessorie. Avverso tale pronuncia entrambi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 216, 217, 223 e 224 legge fall.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il nodo centrale della vicenda: la natura della compensazione rappresentata nelle scritture. I giudici di merito avevano qualificato l’operazione come mero artificio contabile, non potendosi compensare un credito della società verso l’amministratore con debiti gravanti verso terze persone.

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità: può escludere la natura distrattiva solo un accollo liberatorio per il debitore accollato, sorretto da una valida manifestazione di volontà del creditore accollatario (Sez. V n. 20807 del 05.03.2018, Esposito; Sez. V n. 48061 del 02.10.2019, Rossi). Nella specie manca un impegno giuridicamente valido, e anche il presunto accollo non avrebbe liberato la società, rimasti estranei i creditori terzi.

Sul profilo della motivazione, la Corte ribadisce che il giudice del gravame non è tenuto ad analizzare ogni deduzione difensiva, essendo sufficiente una valutazione globale e logica che dimostri di aver tenuto conto dei fatti decisivi (Sez. VI n. 34532 del 22.06.2021, Depretis; Sez. II n. 46261 del 18.09.2019, Cammi). La missiva del 7 gennaio 2016, con firma illeggibile, è giudicata poco comprensibile e inidonea a disarticolare le conclusioni dei giudici di merito.

Quanto al dolo, la Corte ritiene congrua la motivazione: l’operazione fu realizzata in piena crisi societaria, con perdite negli anni 2015 e 2016 e liquidazione avviata nel luglio 2017; il dolo è desunto dalla natura artificiosa dell’operazione, dal rilevante importo, dal favore verso un amministratore e dalla consapevolezza della grave situazione economica. Irrilevante è la concessione in comodato gratuito di un immobile, deduzione generica e non dimostrata nel valore e nell’effettivo godimento.

La Corte conferma infine il diniego di riqualificazione nel reato di bancarotta semplice, non trattandosi di operazione imprudente ma di un artificio contabile a vantaggio dell’amministratore, sollevato dai debiti verso la società. Il secondo motivo del ricorso del coimputato è dichiarato inammissibile, per genericità delle censure. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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