Confisca obbligatoria nella sentenza di patteggiamento: ammissibile il ricorso del PM (Cass. pen. Sez. 3 n. 18657 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge, in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non trovando applicazione il limite di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. In tema di reati tributari, la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui all’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 non opera automaticamente per i reati, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, la cui consumazione prescinde dall’evasione di imposta; grava su chi invochi la preclusione l’onere di allegare l’esistenza di un debito tributario non onorato.
Il Fatto
Il Tribunale di Lucca applicava nei confronti dell’imputato, su richiesta delle parti, la pena di un anno di reclusione in continuazione con precedente sentenza, per il reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) e per i reati di cui agli artt. 483, 640-bis e 316-bis cod. pen. (falsità ideologica, truffa aggravata e malversazione di erogazioni pubbliche).
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale, deducendo con il primo motivo l’illegalità della pena per l’omesso esame dei presupposti di ammissibilità del rito speciale ex art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000 e, con il secondo motivo, l’illegittima omissione della confisca, diretta o per equivalente, del profitto dei reati di cui al capo D).
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, in quanto generico. Ha premesso che la condizione di accesso al patteggiamento per i delitti tributari, di cui all’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, presuppone logicamente l’esistenza di un debito tributario a carico dell’autore del reato. Tale condizione, pertanto, non può ritenersi automaticamente applicabile per i reati che prescindono dall’evasione di imposta, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74/2000. In questi casi, grava su chi intenda far valere la preclusione all’accesso al rito l’onere di allegare e provare la sussistenza di un debito tributario non adempiuto.
Nel caso di specie, il ricorrente non aveva fornito elementi specifici sull’esistenza di un debito tributario in capo all’imputato, sicché la doglianza è stata ritenuta priva dei necessari requisiti di specificità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha affermato la fondatezza. richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 21368 del 2019, secondo cui la sentenza di patteggiamento che ometta di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., in deroga al limite di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ha rilevato che il Tribunale, pur avendo affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 640-bis e 316-bis cod. pen., aveva omesso di disporre la confisca, che ai sensi degli artt. 640-quater e 322-ter cod. pen. deve essere sempre applicata in caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, né aveva motivato in ordine alla concreta insussistenza dei relativi presupposti.
Poiché l’adozione della misura ablatoria richiede accertamenti in fatto, volti a determinare l’ammontare del profitto o del prezzo del reato e a verificare le condizioni per la confisca diretta o per equivalente, la Corte ha escluso di poter disporre immediatamente la misura, disponendo l’annullamento con rinvio al Tribunale di Lucca, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
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Nota della Redazione
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