Sospensione condizionale e precedente condanna contravvenzionale (Cass. pen. Sez. V n. 12361 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione condizionale della pena può essere concessa a chi ne abbia già fruito una volta, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi il limite di cui all’art. 163 cod. pen. La presenza di una sola precedente condanna non sospesa non impedisce la concessione del beneficio, purché il cumulo delle pene detentive resti entro il limite. Nel computo della pena complessiva non rileva la pena pecuniaria inflitta e sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva. Presupposto ostativo è che la precedente condanna attenga a un delitto; una precedente condanna per contravvenzione non preclude quindi il beneficio. Il giudice deve in ogni caso svolgere il giudizio prognostico di non recidiva, che costituisce il fondamento della concessione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 05.07.2024, aveva confermato la decisione del Tribunale di Monza che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 497-bis, commi 1 e 2, e 495 cod. pen., unificati dalla continuazione, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, con esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto due ricorsi. Il primo ha censurato la sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, prospettando un’ipotesi di falso grossolano e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Il secondo ha censurato il diniego della sospensione condizionale, deducendo la carenza e l’erroneità della motivazione sul punto.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. La Corte ricorda che il possesso di un documento d’identità con la foto del possessore e false generalità integra il reato di cui all’art. 497-bis, comma 2, cod. pen., attesa la valenza indiziaria della fotografia rispetto alla condotta di concorso nella contraffazione. Quanto alla dedotta inidoneità del falso, l’art. 49, comma 2, cod. pen. esige un’inefficacia assoluta, intrinseca e originaria dell’azione, valutata con giudizio ex ante e in concreto. In materia documentale, perché il falso sia innocuo occorre che la difformità dal vero sia riconoscibile ictu oculi e da chiunque. Nel caso di specie i dubbi sulla genuinità del documento sono stati sollevati da soggetti professionalmente qualificati e l’accertamento ha richiesto particolari tecniche strumentali: la motivazione della Corte territoriale è logicamente ineccepibile.
Infondato è anche il secondo motivo. Il giudizio sulla tenuità dell’offesa ex art. 131-bis cod. pen. va condotto secondo i criteri dell’art. 133, comma 1, cod. pen., ma non impone la disamina di tutti gli elementi, bastando l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. La Corte territoriale ha escluso la minima offensività valorizzando il procurato illecito di una nuova patente dopo la revoca della precedente e l’uso di false generalità appartenenti a persona realmente esistente: giudizio di fatto non manifestamente illogico né contraddittorio, come tale incensurabile in sede di legittimità.
Fondata è invece la censura sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Ai sensi dell’art. 164, quarto comma, cod. pen., il beneficio può essere concesso a chi ne abbia già fruito una volta, se la pena da infliggere, cumulata con quella della precedente condanna, non supera i limiti dell’art. 163 cod. pen. Il beneficio è precluso solo a chi abbia riportato due precedenti condanne a pena detentiva per delitto. Inoltre, nel computo della pena complessiva non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta e sospesa nella prima condanna, ragguagliata a quella detentiva.
Nel caso in esame la Corte territoriale ha fondato il diniego unicamente sull’esistenza di una precedente condanna, che però, riguardando un reato contravvenzionale, non era di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio. I giudici di merito hanno omesso di svolgere quel giudizio prognostico di non recidiva che costituisce il fondamento della sospensione condizionale. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano; nel resto il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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