Bancarotta fraudolenta: la responsabilità del sindaco per concorso omissivo non è automatica (Cass. pen. n. 26293/2026)

Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 26293/2026, depositata il 14 luglio 2026 (R.G.N. 1307/2026; udienza pubblica del 26 marzo 2026; Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Francesco Cananzi).

Il principio di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta, la responsabilità a titolo di concorso per omissione dei componenti del collegio sindacale non discende automaticamente dalla posizione di garanzia rivestita e dal mancato esercizio dei generali doveri di controllo, ma postula la verifica dell’esistenza di specifici poteri impeditivi da raffrontare con un determinato reato nella sua concreta dimensione fattuale, nonché dell’effettiva incidenza causale dell’omesso esercizio dei doveri di controllo sulla commissione del reato stesso.

Il fatto

Il procedimento riguarda i reati fallimentari commessi in relazione a una S.r.l. attiva nel settore della stampa di prodotti editoriali, dichiarata fallita nel maggio 2015 e inserita in un gruppo societario. Sono imputati, nelle rispettive qualità, il presidente del consiglio di amministrazione (poi amministratore unico), un amministratore di fatto e il sindaco (presidente del collegio sindacale, poi sindaco unico). Le contestazioni comprendono la bancarotta impropria da false comunicazioni sociali – fondata su un secondo bilancio 2011 che, tramite la capitalizzazione di costi di manutenzione e la sopravvalutazione delle rimanenze di pezzi di ricambio, trasformava una perdita superiore al milione di euro in un risultato positivo – la causazione del fallimento mediante operazioni dolose (sistematici omessi versamenti tributari e previdenziali) e condotte distrattive. Al sindaco il concorso era contestato in forma omissiva, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per omesso controllo ai sensi degli artt. 2403 e 2409 cod. civ.

La motivazione

La Corte rigetta i ricorsi dell’amministratore e dell’amministratore di fatto: le censure, in presenza di una “doppia conforme”, sollecitano una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità. Accoglie invece il ricorso del sindaco. Richiamando e condividendo Sez. 5 n. 23175 del 2025 (Quaglia), la Corte precisa che la responsabilità omissiva impropria deriva dalla clausola di equivalenza dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., combinata con l’art. 110 cod. pen. e con la fattispecie di bancarotta. Gli elementi del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo sono quattro: un obbligo giuridico di impedire il reato (di cui vanno individuati fonte e ambito della posizione di garanzia); la condotta omissiva; il nesso causale tra l’omissione del garante e la condotta illecita, verificato con il criterio controfattuale della condotta alternativa lecita; il dolo di concorso. Il giudice deve perciò individuare i poteri impeditivi del sindaco – anche quelli soltanto “indirettamente impeditivi”, idonei ad attivare una procedura di legge – e accertare se la loro omessa attivazione abbia concretamente agevolato l’illecito. La sentenza impugnata, invece, non aveva distinto tra reato omissivo improprio (come contestato) e concorso commissivo, e si era limitata a rinviare alle valutazioni svolte per un altro imputato, senza una verifica specifica della posizione del sindaco.

Esito: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino della sentenza nei confronti del sindaco; rigetto dei ricorsi degli altri due imputati, condannati alle spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia ribadisce che la posizione di garanzia del collegio sindacale non fonda una responsabilità penale automatica. Chi accusa – o difende – un sindaco per concorso omissivo in bancarotta deve costruire la prova su quattro pilastri: la fonte formale del dovere, il potere impeditivo concreto (anche solo indirettamente impeditivo), l’incidenza causale misurata sul giudizio controfattuale e il dolo. Sul piano operativo, per i sindaci la difesa più solida resta documentare per tempo rilievi, segnalazioni e attivazione dei poteri previsti dagli artt. 2403 e 2409 cod. civ.

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