Narcotest e lieve entità: motivazione del giudice di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 11893 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il c.d. narcotest può essere sufficiente ad accertare la natura della sostanza stupefacente e a fondare il giudizio di responsabilità, poiché il giudice forma il proprio libero convincimento su diverse fonti di prova senza necessità di disporre la perizia. Ai fini dell’esclusione della lieve entità del fatto, l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 impone di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, tanto quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze), quanto quelli relativi all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità della sostanza). Il perdurante rapporto con clienti e fornitori e la stabile contiguità con ambienti criminali per l’approvvigionamento escludono la fattispecie attenuata.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23.04.2024, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Prato il 17.01.2023 nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, in relazione alla detenzione di cento grammi lordi di cocaina.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo il vizio di motivazione sotto due profili: l’insufficienza del c.d. narcotest ai fini del giudizio di responsabilità e l’erronea esclusione della qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi della lieve entità.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo profilo, la Corte ha richiamato i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il narcotest può essere sufficiente per accertare la natura della sostanza e affermare la responsabilità dell’imputato, posto che il giudice può formare il suo libero convincimento su diverse fonti di prova senza disporre necessariamente la perizia. A sostegno sono citate Sez. VI n. 40044 del 29.09.2022 e Sez. IV n. 22652 del 04.04.2017.

Poiché la natura della sostanza non era in discussione, i giudici di merito hanno valorizzato una serie di elementi fattuali: la disponibilità di un appartamento, inteso come base logistica da cui operare, il ritrovamento di strumentazione utile al confezionamento della sostanza e di numerosi telefoni cellulari con relative schede SIM, nonché le ammissioni dell’imputato circa il fatto di trarre dall’attività illecita il proprio sostentamento, elemento corroborato da un precedente penale specifico.

Tali elementi, con ragionamento non illogico, sono stati ritenuti idonei a dimostrare un perdurante rapporto con clienti e fornitori e la stabile contiguità con ambienti criminali per l’approvvigionamento, così da escludere la lieve entità del fatto.

La pronuncia è stata giudicata pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l’applicazione sia per l’esclusione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma. Sono richiamate, ex plurimis, Sez. VI n. 45694 del 28.09.2016, Sez. VI n. 27809 del 05.03.2013 e Sez. Un. n. 51063 del 27.09.2018.

Da tale declaratoria è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non sussistendo ipotesi di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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