Archiviazione per prescrizione prevedibile e insindacabilità dell’ordinanza del GIP (Cass. pen. Sez. V n. 5516 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è abnorme, né strutturalmente né funzionalmente, l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari disponga l’archiviazione su una determinata notizia di reato: trattandosi di atto tipico, espressivo di un potere istituzionalmente spettante al giudice, l’eventuale esercizio contra legem ne determina al più l’illegittimità, non l’abnormità. Ne segue l’inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 568, comma 1, cod. proc. pen., essendo l’ordinanza reclamabile dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen. Il criterio della ragionevole previsione di condanna di cui all’art. 408 cod. proc. pen. guida la valutazione giudiziale anche quando il reato sia estinto o possa esserlo a breve per l’imminente maturare della prescrizione, per la coordinata lettura con l’art. 411, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione di un procedimento a carico di ignoti per il delitto di falso, ipotizzato in relazione al certificato di collaudo dei lavori di una galleria autostradale, assunto come emesso su una relazione gravemente lacunosa.

Il provvedimento è stato adottato nonostante l’opposizione delle persone offese, sul rilievo che, per il reato contestato, non sussisteva una ragionevole previsione di condanna prima dello spirare del termine di prescrizione, senza dare luogo ai supplementi di indagine richiesti dagli opponenti. Avverso l’ordinanza le persone offese hanno proposto ricorso per cassazione, deducendone l’abnormità e la violazione del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ricostruisce preliminarmente i confini dell’abnormità dell’atto processuale, distinguendo il profilo strutturale da quello funzionale. Il primo ricorre quando il giudice eserciti un potere non attribuitogli dall’ordinamento ovvero devii dal modello legale, operando in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge. Il secondo si configura quando il provvedimento provochi una stasi o regressione del processo non altrimenti rimediabile, restando escluso quando l’atto sia rimediabile con attività propulsive legittime.

Su questa base, la Corte esclude che l’ordinanza di archiviazione emessa in esito al rigetto dell’opposizione della persona offesa sia abnorme: si tratta di atto tipico del Giudice per le indagini preliminari, non adottato in una situazione radicalmente estranea al modello legale, e il suo eventuale carattere contra legem ne determina soltanto l’illegittimità. Né si determina una stasi irrevocabile, poiché l’indagine preliminare resta sottoposta a riapertura con il procedimento di cui all’art. 414 cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto inammissibile, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, potendo l’ordinanza essere oggetto solo di reclamo dinanzi al Tribunale ai sensi dell’art. 410-bis cod. proc. pen.

Nel merito, la Corte ritiene l’assunto manifestamente infondato. Le modifiche apportate agli artt. 405 e 408 cod. proc. pen. dal d.lgs. n. 150/2022 non sono escluse, per i procedimenti pendenti, dalla disciplina transitoria dell’art. 88-bis, che al comma 2 stabilisce l’ultrattività delle sole disposizioni ivi elencate, tra le quali non figurano gli artt. 408 e 411 cod. proc. pen. La volontà del legislatore è stata dunque quella di rendere immediatamente applicabile la nuova disciplina sulla ragionevole previsione di condanna, secondo il principio del tempus regit actum.

Il criterio non è limitato alla sola consistenza degli elementi d’accusa. La coordinata lettura dell’art. 408, comma 1, cod. proc. pen. e dell’art. 411, comma 1, cod. proc. pen. — che richiama gli artt. 408, 409, 410 e 410-bis anche quando il reato è estinto — rende palese che la ragionevole previsione di condanna guida la valutazione giudiziale pure quando il reato sia estinto o possa esserlo a breve per l’imminente maturare della prescrizione.

La Corte aggiunge un autonomo ordine di ragioni, ravvisando la carenza di interesse dei ricorrenti. L’aumento di pena per la recidiva non può essere computato ai fini del termine prescrizionale se la circostanza non sia stata contestata prima della scadenza del termine, per la natura costitutiva della contestazione; nel caso di specie nessuna recidiva risulta contestata, trattandosi di procedimento a carico di ignoti. La mera e generica prospettazione di una diversa qualificazione del fatto non basta a rendere munita di interesse l’istanza. Segue la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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