Spy-software e art. 617-bis c.p.: la Cassazione conferma la categoria aperta degli strumenti di intercettazione (Cass. pen. n. 26334/2026)
Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 26334/2026, depositata il 14 luglio 2026 (R.G.N. 4814/2026; udienza pubblica del 15 aprile 2026; Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Carlo Renoldi). Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.
Il principio di diritto
I programmi informatici denominati spy-software che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un tablet o un personal computer, consentono di captare il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo, rientrano tra gli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all’intercettazione o all’impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all’art. 617-bis, comma primo, cod. pen.: tale norma delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche.
Il fatto
La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato, in parziale riforma, la responsabilità dell’imputato per atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) ai danni dell’ex compagna e per una serie di ulteriori reati, tra cui l’installazione abusiva di apparati atti a intercettare comunicazioni (art. 617-bis cod. pen.), realizzata mediante un software-spia idoneo a monitorare la persona offesa. L’imputato ha proposto ricorso articolato in sei motivi.
La motivazione
La Corte respinge la maggior parte delle censure. Sugli atti persecutori chiarisce che l’acquiescenza o il riavvicinamento della vittima non spezza il nesso causale né fa venire meno l’abitualità del reato, quando le condotte, complessivamente considerate, abbiano comunque ingenerato lo stato di prostrazione descritto dall’art. 612-bis cod. pen. Sul capo relativo al software-spia, la Corte esclude che ricorra un’analogia in malam partem o un’interpretazione imprevedibile: la condotta rientra nel tenore letterale dell’art. 617-bis cod. pen., inteso come categoria aperta, senza violazione dell’art. 7 CEDU. Ritiene inoltre configurabile l’aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2, cod. pen.) indipendentemente dall’unicità o contestualità delle condotte. Accoglie invece il motivo relativo ai due capi di violenza privata: divenuta procedibile a querela per effetto della riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022), in assenza di querela tempestiva i relativi reati sono sopravvenutamente improcedibili.
Esito: annullamento senza rinvio limitatamente ai due capi di violenza privata per improcedibilità sopravvenuta per difetto di querela, con eliminazione delle relative pene; ricorso dichiarato inammissibile nel resto.
Implicazioni pratiche
Due indicazioni operative. Nei reati di stalking, il riavvicinamento della vittima non è di per sé causa di esclusione del reato: ciò che conta è l’idoneità complessiva delle condotte a produrre l’evento tipico. Sul piano tecnologico, l’impiego di spy-software per captare comunicazioni altrui integra l’art. 617-bis cod. pen. Infine, la riforma Cartabia, che ha reso la violenza privata procedibile a querela, opera retroattivamente: in mancanza di querela tempestiva i relativi capi divengono improcedibili, con effetti diretti sul trattamento sanzionatorio.
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