Bancarotta fraudolenta: genericità dei motivi e prova della distrazione (Cass. pen. Sez. VII n. 36105 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni medesimi. È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le censure già formulate con l’atto di appello senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, così come il motivo che invochi una rivalutazione delle fonti probatorie non consentita in sede di legittimità. La qualità di amministratore di fatto rende irrilevante che l’atto di acquisto sia stato formalmente eseguito dall’amministratore di diritto.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 24.09.2024, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Gorizia del 22.04.2021, che aveva affermato la penale responsabilità di due imputati per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte territoriale ha rideterminato la pena, riconoscendo le attenuanti generiche in regime di equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 219 del R.D. 267/1942. Avverso tale decisione entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di censura sull’accertamento della qualità di amministratore di fatto, sulla bancarotta documentale e sulla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i profili di ammissibilità dei motivi. Quanto al ricorso del primo imputato, le doglianze relative alla qualità di amministratore di fatto e alla bancarotta documentale sono ritenute generiche, poiché il ricorrente si limita a riprodurre le censure d’appello senza misurarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Analoga sorte tocca al primo motivo del secondo ricorrente, riproduttivo di censure già disattese dal giudice di merito.
Il secondo motivo, con cui si lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, è dichiarato inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità. Il motivo è inoltre generico: non spiega perché la testimonianza della cui omessa valutazione si duole disarticolerebbe la ratio decidendi, che poggia su molteplici altre prove testimoniali.
Sul terzo motivo, concernente l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte richiama il principio per cui, in tale materia, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni stessi. Il Collegio invoca sul punto Sez. V n. 8260 del 2016. Irrilevante è poi che l’acquisto sia stato formalmente eseguito dall’amministratore di diritto, poiché il ricorrente operava come amministratore di fatto, indicando concretamente gli acquisti da effettuare.
Infine, il quinto motivo è manifestamente infondato: dal provvedimento impugnato emerge che è stata ritenuta la bancarotta documentale generica e sul punto il giudice d’appello ha fornito adeguata motivazione. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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