Ricorso inammissibile se riproduce censure già vagliate in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 281 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, terzo comma, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione i cui motivi siano riproduttivi di censure già prospettate con i motivi di appello e adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con motivazione congrua. Nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. realizza una motivazione sufficiente dell’adeguatezza della pena all’entità del fatto. Il giudice di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in secondo grado, dalla Corte d’appello di Bari per il tentativo di riciclaggio, essendo stato sorpreso mentre, insieme a un complice, smontava i componenti di un’autovettura di provenienza furtiva.
Avverso la sentenza di appello del 14.04.2023 ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi, trattabili congiuntamente, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, alla mancata derubricazione del fatto nella meno grave ipotesi di ricettazione o di furto, alla dosimetria della pena e all’omessa applicazione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva anzitutto che i motivi sono formulati in termini non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Le doglianze sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica del reato risultano riproduttive di profili già sottoposti al giudice di appello e da questo adeguatamente vagliati.
La Corte di merito ha affrontato puntualmente le censure, replicando in modo congruo sia sul piano dell’elemento soggettivo — valorizzando il contesto in cui il ricorrente e il complice erano stati sorpresi a smontare l’autovettura di pacifica provenienza furtiva — sia su quello oggettivo, essendo indiscutibile il contributo concorsuale alla fattispecie di cui agli artt. 56-648-bis cod. pen.
Il Collegio ribadisce che la condotta di chi viene sorpreso nell’atto di smontaggio dei componenti di un’autovettura oggetto di furto, prima dell’alterazione degli elementi identificativi del veicolo, integra gli elementi tipici del delitto in esame, richiamando Sez. 2, n. 35439 del 15/06/2021. La Corte d’appello ha inoltre motivato sull’impossibilità di ricondurre il fatto all’ipotesi del furto, mai prospettata dall’imputato.
Quanto alla pena, le doglianze sono manifestamente infondate: i giudici di appello hanno dato conto in modo congruo dell’esercizio del potere discrezionale, individuando una pena ben inferiore alla media edittale. La Corte ribadisce che l’obbligo di motivazione sulla congruità della pena si attenua quanto più la sanzione irrogata si avvicina al minimo edittale, richiamando Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 e Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. La motivazione è congrua anche sul diniego delle attenuanti generiche, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi, come affermato da Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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