Inammissibile il ricorso sulla pena concordata in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 36120 del 06.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per tardività e per prospettazione di motivo non consentito, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., quando investa la misura della pena concordata dalle parti. Il negozio processuale liberamente stipulato, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato dal soggetto che lo ha promosso o vi ha aderito, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata. L’imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della mancata applicazione della sospensione condizionale ove non l’abbia richiesta nel corso del giudizio di appello, fermo restando il dovere del giudice di appello di motivare il mancato esercizio del potere di ufficio.
Il Fatto
La Corte di appello ha riformato la sentenza di condanna di primo grado pronunciando ex art. 599-bis cod. proc. pen. Ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione a un capo di imputazione, con conseguente rideterminazione della pena, e ha confermato nel resto la condanna per i reati societari contestati ai capi A, B e C.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta due profili. Il primo è di natura temporale. La sentenza era stata pronunciata all’esito di procedimento con rito ordinario e con motivazione contestuale. Il termine per l’impugnazione decorre da tale data ed è di quindici giorni, ai quali si aggiungono quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, ai sensi dell’art. 585 cod. proc. pen.
Il termine scadeva in giorno festivo. La scadenza ha determinato la proroga al primo giorno non festivo successivo. Il ricorso, presentato successivamente, risulta pertanto tardivo. Su questo solo rilievo l’impugnazione è inammissibile.
La Corte esamina anche il secondo profilo, attinente ai limiti del ricorso avverso le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc. pen. La norma, introdotta dalla legge n. 103/2017, consente alla Corte di appello di provvedere in camera di consiglio quando le parti dichiarano di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri. Se i motivi comportano una nuova determinazione della pena, le parti indicano al giudice la pena sulla quale sono d’accordo.
Richiamando le Sezioni Unite n. 5466 del 2004 e un consolidato indirizzo di legittimità, la Corte ribadisce che il negozio processuale stipulato dalle parti, una volta ratificato dal giudice, non può essere modificato unilateralmente. È inammissibile il motivo che investe la misura della pena concordata, salva l’ipotesi di illegalità della stessa.
Nel caso concreto la sospensione condizionale non era oggetto dell’accordo né era stata richiesta in udienza. Il precedente invocato dal ricorrente non è pertinente, perché in quel caso il beneficio era stato richiesto. La Corte richiama inoltre Sez. Un. n. 22533 del 2018 per il principio secondo cui l’imputato non può dolersi in cassazione della mancata applicazione del beneficio se non lo ha richiesto in appello. Il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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