Sanzioni disciplinari ai detenuti: controllo del tribunale di sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 40445 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni disciplinari inflitte a detenuti e internati, il controllo giurisdizionale del magistrato e del tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ha a oggetto le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell’organo, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa, e non si estende al merito dell’incolpazione. La decisione deve essere motivata ai sensi dell’art. 38, comma 2, Ord. pen. e il procedimento si svolge nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa. Non è prevista alcuna comunicazione della composizione del consiglio di disciplina, né la fissazione di udienza o l’audizione diretta dell’interessato davanti al magistrato di sorveglianza. Le nullità del procedimento disciplinare sono soggette alle regole generali di deducibilità di cui all’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen. e devono essere eccepite prima del compimento dell’attività cui si riferiscono.
Il Fatto
Il ricorrente, detenuto, è stato destinatario della sanzione disciplinare della esclusione per cinque giorni dalle attività comuni, per avere colluttato con un altro detenuto. Il magistrato di sorveglianza, investito di reclamo, ha confermato la sanzione; il tribunale di sorveglianza ha rigettato il successivo reclamo, ritenendo la procedura immune dai vizi lamentati, avuto riguardo alla regolare contestazione dell’addebito e all’esercizio delle facoltà difensive.
Propone quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la nullità del provvedimento per la contestazione dell’illecito avvenuta in assenza del Comandante del reparto di polizia penitenziaria e per l’omessa indicazione dei componenti del consiglio di disciplina; e la carenza di motivazione della sanzione, in violazione dell’art. 38 Ord. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo: l’art. 39 Ord. pen. e l’art. 77 Reg. pen. tipizzano sanzioni e condotte, mentre l’art. 81 Reg. pen., al comma 2, prevede la contestazione dell’addebito da parte del Direttore in presenza del Comandante di reparto e, al comma 4, la convocazione dell’accusato davanti al consiglio di disciplina entro dieci giorni, con facoltà di discolpa innanzi all’organo competente a deliberare.
Il controllo giurisdizionale previsto dall’art. 14-ter Ord. pen. e dall’art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. non si estende al merito dell’incolpazione, ma riguarda il rispetto delle cadenze procedimentali e delle condizioni di validità formale, come affermato da Sez. I n. 4776 del 25.01.2011. Quanto alla fase del reclamo, Sez. I n. 22091 del 07.05.2013 ha chiarito che non sono previste né la comunicazione della fissazione di udienza né l’audizione diretta dell’interessato, ma solo la possibilità di presentare memorie.
Nel merito, la contestazione materialmente compiuta da un operatore penitenziario delegato dal direttore è consentita in base ai principi generali dei procedimenti amministrativi (Sez. I n. 43305 del 14.11.2007; Sez. I n. 17643 del 25.01.2005). L’eccezione sul punto è peraltro inammissibile, perché mai devoluta in sede di reclamo e introdotta solo con il ricorso.
Quanto ai componenti del consiglio di disciplina, l’art. 40 Ord. pen. ne prevede le professionalità, ma nessuna norma impone la comunicazione della composizione; la sua costituzione è semmai oggetto di reclamo. La doglianza è inoltre generica e riproduttiva di analoga eccezione già vagliata dal tribunale. Richiamando l’art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., la Corte rileva che la nullità andava eccepita all’apertura dell’udienza davanti al consiglio di disciplina, ciò che non è avvenuto, né sono state specificate le ragioni della lesione del diritto di difesa.
Il secondo motivo è inammissibile perché introduce una questione nuova, estranea all’oggetto del reclamo, mezzo a carattere devolutivo che deve fondarsi su specifici motivi riferiti al primo giudizio. Ne segue la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equo determinata in euro tremila per i profili di colpa dell’impugnazione, secondo Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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