Inammissibile il ricorso per Cassazione dopo accordo in appello (Cass. pen. Sez. 2 n. 861 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa all’esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. che censuri la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile d’ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale. Parimenti, non sono deducibili in sede di legittimità le questioni oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell’accordo sulla pena, inclusa la doglianza in ordine alla confisca, quando la rinuncia si estenda a tutti i motivi diversi da quelli inerenti il trattamento sanzionatorio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, decidendo con le forme del rito abbreviato, preso atto della rinuncia ai motivi sulla responsabilità da parte degli imputati, applicava loro la pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., confermando nel resto la sentenza di primo grado, incluse le statuizioni in materia di confisca che erano state oggetto di un motivo di appello.
Avverso tale sentenza gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo molteplici motivi: la contestata qualificazione delle condotte come autoriciclaggio (che, ad avviso dei ricorrenti, integrerebbe un mero post factum non punibile); la qualificazione della condotta come furto con strappo e non come rapina; e l’illegittimità della confisca per equivalente disposta in solido, con doglianze relative all’individuazione del profitto del reato e alla mancata valutazione dell’avvenuto risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, richiamando il principio di diritto per cui l’accordo tra le parti sui punti oggetto del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. preclude la possibilità di dedurre nel successivo giudizio di legittimità qualsiasi diversa doglianza. Tale principio, già elaborato in relazione al previgente istituto di cui all’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all’attuale concordato che ne costituisce la sostanziale riproposizione. La sola eccezione a questa preclusione è rappresentata dalla deduzione di una pena illegale.
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha inoltre rilevato che la doglianza era comunque infondata nel merito, emergendo dai capi di imputazione una chiara finalità dissimulatoria delle condotte di autoriciclaggio e una violenza diretta alla persona e non alla cosa per il delitto di rapina, con ciò escludendo la configurabilità del meno grave delitto di furto con strappo.
Quanto alle doglianze sulla confisca, il Collegio ha precisato che, sebbene la giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto ammissibile il ricorso per vizio di motivazione avverso la sentenza di concordato in appello quando la confisca non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, nel caso di specie la rinuncia era stata espressa a tutti i motivi di appello diversi dalla determinazione della sanzione. Tale rinuncia, che può essere anche “selettiva”, osta alla valutazione di qualsivoglia censura relativa ai punti rinunciati, non potendosi applicare l’eccezione elaborata dalle Sezioni Unite nel caso “Savin” per il patteggiamento, che concerne le sole misure non oggetto di accordo.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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