Peculato e concorso: sapere che l’associazione fa capo al sindaco non prova la consapevolezza dell’uso privato dei fondi (Cass. pen. 6183/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 6183 del 16 febbraio 2026 (R.G.N. 31097/2025) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Maria Grazia Benedetti.
Il principio di diritto
Ai fini della gravità indiziaria del concorso nel peculato, la consapevolezza che l’associazione destinataria dei contributi pubblici sia riconducibile al pubblico ufficiale non è sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’utilizzo dei fondi per finalità personali, tanto più quando parte delle somme sia stata destinata alle finalità pubbliche per le quali erano attribuite. Va ribadita la distinzione tra peculato e abuso d’ufficio: l’utilizzo di denaro pubblico per finalità diverse integra abuso d’ufficio quando l’atto di destinazione, pur in violazione delle regole contabili, sia funzionale anche a interessi pubblici obiettivamente esistenti; integra peculato quando la destinazione avvenga per finalità esclusivamente private, in difetto di qualunque motivazione o documentazione, ovvero con una motivazione di mera copertura formale.
Il fatto
Il Tribunale del Riesame di Napoli aveva annullato l’ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere a due indagati, ritenendo non provato che essi fossero a conoscenza del fatto che il sindaco, utilizzando la carta associata al conto corrente dell’associazione, la impiegasse per scopi personali (soggiorni, cene, acquisto di beni di lusso). Gli indagati — persona di fiducia e cogestore di fatto dell’associazione — erano accusati di concorso nel peculato. Il Pubblico ministero ricorreva ex artt. 309 e 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il peculato si consuma già con l’erogazione dei contributi all’associazione riconducibile al sindaco, mentre il successivo uso personale sarebbe un mero post factum.
La motivazione
Il ricorso è inammissibile. La Corte ritiene non provata, neppure in termini di gravità indiziaria, la consapevolezza degli indagati rispetto alle operazioni e ai pagamenti eseguiti dal sindaco: la mera riconducibilità dell’associazione al sindaco non basta a fondare la consapevolezza dell’uso privato dei fondi, anche perché parte delle somme versate dal Comune era stata destinata alle finalità pubbliche per cui erano state attribuite. La Corte richiama la distinzione tra peculato e abuso d’ufficio (Sez. 6, n. 27910 del 2020) e la nozione di peculato come appropriazione di denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità diretta e rispetto al quale abbia un «potere di firma» (Sez. 6, n. 4055 del 2021; e conformi): risponde di peculato il pubblico agente che abbia il possesso e la disponibilità del denaro per ragione dell’ufficio o del servizio. L’ordinanza impugnata si pone nell’alveo di tale orientamento.
Implicazioni pratiche
Nel concorso nel peculato, la prova a carico di soggetti diversi dal pubblico ufficiale deve investire la consapevolezza dell’uso illecito, non la sola contiguità organizzativa o la riconducibilità dell’ente al soggetto pubblico. La destinazione, almeno parziale, a finalità pubbliche pesa contro la tesi appropriativa. In sede cautelare, un ricorso del Pubblico ministero che sposti il momento consumativo all’erogazione dei contributi, trascurando il profilo soggettivo dei concorrenti, non supera il vaglio di ammissibilità. Esito: ricorso dichiarato inammissibile.
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