Deposito telematico dell’appello penale: dal 1° gennaio 2025 il cartaceo è inammissibile e il “raggiungimento dello scopo” non salva

Corte Suprema di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 28845/2026 (n. sez. 967/2026), depositata il 29 luglio 2026, R.G.N. 25502/2025, decisa il 6 maggio 2026 — Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Pierangelo Cirillo. Generalità oscurate ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

A partire dal 1° gennaio 2025, l’atto di appello deve essere depositato con le modalità telematiche previste dall’art. 111-bis cod. proc. pen.; l’omesso deposito nel Portale telematico del Ministero della giustizia costituisce causa di inammissibilità (art. 591, comma 1, lett. c, in relazione all’art. 582 cod. proc. pen.), che non può essere esclusa, in caso di ricorso a forme alternative di deposito, invocando il principio del «raggiungimento dello scopo», perché il sistema sancisce la centralità della regola formale quale presidio di certezza ed effettività del processo telematico.

Il fatto

Dopo la condanna in primo grado, la difesa aveva depositato l’atto di appello in formato cartaceo il 26 aprile 2025, in deroga all’obbligo di deposito telematico, rappresentando difficoltà di accesso al portale in prossimità del termine di decadenza. La Corte d’appello di Torino aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione, rilevando che il malfunzionamento non era documentato e che la difesa non si era avvalsa né delle procedure di emergenza né di quella prevista, in caso di mancato funzionamento del portale, dalle linee di intesa locali del 17 marzo 2025. Il ricorso invocava un’interpretazione non formalistica dell’art. 111-bis cod. proc. pen., il principio del raggiungimento dello scopo e la conformità agli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Ricostruita la disciplina introdotta dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022) e la sua attuazione — con l’obbligo generalizzato di deposito telematico, per i soggetti esterni e per gli atti di impugnazione, dal 1° gennaio 2025 — osserva che l’appello, depositato in forma cartacea dopo tale data e fuori dalle eccezioni dell’art. 175-bis cod. proc. pen., era correttamente stato dichiarato inammissibile. La disciplina è già stata ritenuta conforme a Costituzione e CEDU, in quanto espressione di una scelta legislativa non irragionevole volta a semplificazione ed effettività. Il principio del raggiungimento dello scopo non può superare l’inammissibilità, stante la centralità della regola formale nel processo telematico. Le deduzioni sul malfunzionamento del portale, infine, erano generiche e non documentate né tempestivamente rappresentate.

Esito: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Dal 1° gennaio 2025 il canale telematico è l’unica forma valida di deposito dell’appello penale per gli avvocati: il deposito cartaceo, anche se ricevuto e protocollato dalla cancelleria, è inammissibile. Il «raggiungimento dello scopo» non è un salvagente: nel processo telematico la forma è presidio di certezza. In caso di malfunzionamento del portale occorre attivarsi tempestivamente — documentare il disservizio, allegare la dichiarazione del difensore, ricorrere alle procedure di emergenza previste dall’art. 175-bis cod. proc. pen. e dalle intese locali — perché l’allegazione tardiva e generica non evita la decadenza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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