Consenso tardivo in udienza cartolare se depositato la sera prima (Cass. pen. Sez. III n. 29858 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle decisioni assunte dalla corte di appello in camera di consiglio, e dunque senza la partecipazione delle parti, l’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. consente all’imputato di esprimere il consenso alla sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all’art. 53 della legge n. 689/1981 personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nei motivi nuovi e nelle memorie, fino a quindici giorni prima dell’udienza. Il consenso trasmesso attraverso il portale telematico la sera antecedente all’udienza a trattazione cartolare è tardivo e la corte di appello legittimamente non ne tiene conto. La diversa facoltà di esprimere il consenso fino alla data dell’udienza partecipata, prevista dal comma 4-bis, non opera quando il procedimento è definito sulla base degli atti. Resta fermo che la questione deve essere devoluta al giudice di appello con specifico motivo di gravame o con motivi nuovi.
Il Fatto
La corte di appello aveva concesso al ricorrente la sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la condanna inflitta in primo grado per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 683/1983. Il difensore aveva proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui il mancato esame, da parte del giudice di appello, dell’istanza di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, inviata al portale telematico la sera prima dell’udienza.
Il Sostituto Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla pena e alle attenuanti generiche, con rigetto nel resto. La questione centrale attiene alla tempestività del consenso alla sostituzione e ai limiti del sindacato di legittimità sui vizi procedurali.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il dato processuale in qualità di giudice del fatto processuale, potendo verificare d’ufficio quanto risulta dagli atti, sul presupposto che le questioni siano sufficientemente specifiche. Dal raffronto emerge che la decisione di primo grado è del 29 maggio 2024, l’atto di appello del 15 ottobre 2024 non conteneva la richiesta di sostituzione, e il consenso con procura speciale è stato inviato al Portale Deposito Atti Penali il 4 dicembre 2025 alle ore 20:24, con accettazione del sistema cinque minuti dopo, mentre l’udienza si è tenuta il 5 dicembre 2025 a trattazione cartolare.
Il collegio richiama la propria indicazione secondo cui, in caso di celebrazione in forma partecipata, la facoltà di esprimere il consenso fino alla data dell’udienza non elimina la necessità che la questione sia devoluta alla corte di appello con specifico motivo di gravame o con motivi nuovi. Nel caso concreto, però, l’udienza era a trattazione cartolare, con la conseguenza che trova applicazione l’art. 598-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 31/2024, che fissa il termine di quindici giorni prima dell’udienza.
Ne deriva che l’istanza trasmessa la sera antecedente era tardiva e la corte di appello legittimamente non ne ha tenuto conto, con declaratoria di inammissibilità del motivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che i modelli DM 10, formati secondo il sistema UNIEMENS, possono essere valutati come piena prova della effettiva corresponsione delle retribuzioni, trattandosi di dichiarazioni formate sui dati forniti dal contribuente.
Il motivo sull’art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato: la corte territoriale ha valorizzato la reiterazione della condotta, protrattasi per svariati mesi, adottando una motivazione completa e priva di fratture logiche, in linea con il principio delle Sezioni Unite n. 13681 del 2016. Il quarto motivo, infine, non è consentito perché non proposto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. All’inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo edittale ai sensi dell’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 598-bis c.p.p. – Decisioni in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti