Bancarotta impropria da omesso versamento sistematico di imposte e contributi (Cass. pen. Sez. V n. 103 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, l’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall. contempla due autonome fattispecie: la causazione dolosa del fallimento, a dolo diretto di evento, e il dissesto cagionato da operazioni dolose, a dolo eventuale. In quest’ultima ipotesi le operazioni dolose possono consistere in qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria dell’impresa e anche in una condotta omissiva, quale la violazione deliberata, sistematica e protratta dei doveri degli amministratori sul versamento di imposte e contributi. Non è necessaria la volontà di provocare il dissesto: è sufficiente la consapevolezza di porre in essere un’operazione che ne renda astrattamente prevedibile la decozione.
Il Fatto
La vicenda riguarda l’amministratore di una società dichiarata fallita, chiamato a rispondere, per il periodo della propria gestione, di cagionamento doloso del fallimento per avere omesso il regolare versamento di imposte e contributi. Il debito verso l’erario, per il quale l’amministrazione finanziaria è stata ammessa al passivo, superava i 450.000 euro. Il Tribunale ha dichiarato l’imputato colpevole e la Corte di appello di Milano, con sentenza del 04.06.2024, ha confermato la condanna.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: il ruolo di mera testa di legno e il mancato accertamento del ruolo dell’amministratore di fatto; l’insussistenza del dolo, non potendosi applicare all’amministratore apparente la regola della responsabilità per mancato reperimento delle risorse; l’insussistenza dell’elemento oggettivo, per essere stato compiuto il solo deposito di un bilancio; il diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sezione V dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è giudicato manifestamente infondato e reiterativo di analoga doglianza già scrutinata in appello. Le conformi sentenze di merito hanno spiegato che il ricorrente ha rivestito la carica nel periodo in cui si è manifestata la crisi, con accumulo del passivo, destinando il risparmio di spesa derivante dall’omesso pagamento delle somme dovute all’erario al finanziamento dell’attività dei cantieri. Quanto al preteso dominus, non sono stati allegati elementi dimostrativi del suo ruolo gestorio: l’incarico di ritirare la documentazione contabile non prova univocamente la qualità di amministratore di fatto né il ruolo di testa di legno di tutti gli amministratori.
Il secondo e il terzo motivo sono giudicati decontestualizzati e generici: nel caso non si contesta una distrazione, ma il delitto di cui all’art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., cioè la bancarotta impropria da causazione del fallimento mediante operazioni dolose. Il mancato versamento di imposte o contributi con carattere di sistematicità ben può integrarla, perché esprime una consapevole strategia gestionale degli amministratori, da cui consegue il prevedibile aumento dell’esposizione debitoria verso l’erario e gli enti previdenziali.
La Corte distingue nettamente le due fattispecie. Nella bancarotta patrimoniale la condotta distrattiva o dissipativa deve consistere in una diminuzione del patrimonio sociale. Nella bancarotta impropria le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ciò che rileva non è l’immediato depauperamento, ma la creazione o l’aggravamento di una situazione di dissesto che prevedibilmente condurrà al fallimento.
Sul piano soggettivo, la locuzione “con dolo” va letta secondo l’art. 43 cod. pen. e riferita ai soli casi in cui il fallimento sia stato l’obiettivo perseguito dall’agente. Il dissesto da operazioni dolose è invece a dolo eventuale: le operazioni attengono ad abusi di gestione o infedeltà ai doveri imposti all’organo amministrativo, ovvero ad atti intrinsecamente pericolosi per la salute economico-finanziaria dell’impresa, e postulano un pregiudizio discendente da un fatto di maggiore complessità strutturale. È sufficiente la consapevolezza di compiere un’operazione che determini l’astratta prevedibilità della decozione; l’art. 2394 cod. civ. sancisce l’obbligo di non creare dolosamente una situazione tale da rendere necessario il fallimento.
Nel caso concreto l’inadempimento fiscale è frutto di una consapevole strategia gestionale attuata fin dal 2010 e protratta fino al fallimento, con esposizione superiore a 500.000 euro: condotta estesa e sistematica, da cui l’imputato poteva ragionevolmente prevedere il dissesto. Il termine “operazione” è più ampio di “azione” e ricomprende l’insieme di condotte, attive od omissive, coordinate a un piano. Manifestamente infondata è infine la doglianza sulle attenuanti generiche: dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. a opera del d.l. n. 92/2008, convertito nella legge n. 125/2008, non basta lo stato di incensuratezza. All’inammissibilità seguono le spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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