Inammissibile il ricorso in executivis sul tempus commissi delicti del reato associativo (Cass. pen. Sez. VII n. 9209 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione rigetta l’istanza di specificazione del tempus commissi delicti del delitto associativo è inammissibile quando si risolve in contestazioni aspecifiche e in fatto, prive di elementi idonei a superare il convincimento dell’ordinanza impugnata. Il giudice dell’esecuzione, nel delimitare l’arco temporale della partecipazione al sodalizio, può fondarsi sulle sentenze in atti e sulle risultanze investigative successive all’arresto, comprese le captazioni eseguite in carcere. La semplice indicazione della data dell’arresto quale momento di cessazione della condotta, senza supporto di dati concreti, non assolve l’onere di autosufficienza del motivo.

Il Fatto

La vicenda nasce dall’istanza con cui la difesa di un condannato chiedeva al giudice dell’esecuzione la specificazione della data di commissione del delitto di associazione a delinquere, per il quale era intervenuta condanna alla pena di anni tredici e mesi otto di reclusione. Il tempus commissi delicti era stato fissato con sentenza definitiva nell’arco temporale compreso tra il 2008 e il 2014.

La Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disatteso l’istanza con ordinanza del 15/11/2024. Avverso tale provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge e della mancanza di motivazione in relazione alla determinazione del tempo di commissione del reato.

La Motivazione della Corte

Il giudice dell’esecuzione aveva evidenziato come risultasse accertato che il condannato ricoprì il ruolo di promotore dell’associazione anche in epoca posteriore al suo arresto. Il convincimento era stato tratto dalle sentenze in atti, da corrispondenza sequestrata e versata nel fascicolo processuale e dalle captazioni eseguite in carcere, successivamente all’arresto.

Di fronte a tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, la Corte rileva che il difensore si è limitato a contestarle in modo aspecifico e confutativo. In particolare, la difesa ha individuato la data di cessazione della partecipazione al delitto associativo nella data dell’arresto, senza però indicare elementi in fatto tali da avvalorare la tesi difensiva, contraria a quanto accertato nell’ordinanza impugnata.

Il ricorso è pertanto inammissibile, perché esclusivamente in fatto, oltre che generico e non autosufficiente. La censura non supera il vaglio di specificità richiesto dal giudizio di legittimità, risolvendosi in una mera riproposizione di una lettura alternativa del compendio probatorio già valutato dal giudice dell’esecuzione.

Da qui la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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