Rinuncia al ricorso priva di procura speciale ed esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 105 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso per cassazione proposta dal difensore di fiducia privo di procura speciale non produce effetti, non costituendo esercizio del diritto di difesa e richiedendo la manifestazione inequivoca dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame — tanto in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari — consente al giudice di legittimità la sola verifica della adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate. L’insussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il Tribunale di Lecce, con ordinanza dell’08.10.2024, decidendo in sede di annullamento con rinvio, in parziale accoglimento del ricorso annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce del 23.02.2024 — che applicava la misura della custodia in carcere — limitatamente ad alcuni capi di imputazione, confermandola nel resto.

L’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: il Tribunale del riesame non avrebbe considerato il mutato quadro indiziario, ridimensionato dall’annullamento parziale, avrebbe ribadito l’attualità delle esigenze cautelari con motivazione simile alla precedente e avrebbe erroneamente ritenuto l’abitualità della condotta a fronte di un’unica residua contestazione. Con memoria successiva il difensore rinunciava al ricorso, evidenziando che il GIP aveva sostituito la misura intramuraria con gli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della rinuncia depositata dal difensore di fiducia. Il Collegio rileva che agli atti non risulta alcuna procura speciale conferita al difensore per la dichiarazione di rinuncia. La rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, esige la manifestazione inequivoca dell’interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Richiamando un consolidato orientamento di legittimità — Sez. U n. 12603 del 24.11.2015, dep. 2016, Celso; Sez. II n. 49480 del 31.10.2023, Esposito; Sez. II n. 5978 del 05.12.2014, dep. 2015, Preiti — la Corte conclude che la rinuncia priva di procura speciale non produce effetti e che il Collegio deve esaminare il merito dell’impugnazione come proposta.

Passando al merito, il ricorrente aveva ottenuto dal GIP la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Sotto un primo profilo la Corte rileva la carenza di interesse rispetto a una pronuncia sulla correttezza del provvedimento impugnato in relazione alla misura intramuraria. Sotto altro profilo permane l’interesse in punto di esigenze cautelari, sia quanto alla sussistenza sia quanto all’adeguatezza della misura ora in esecuzione.

La Corte richiama quindi la giurisprudenza consolidata: Sez. U n. 11 del 22.03.2000, Audino; Sez. II n. 27866 del 17.06.2019, Mazzelli. L’ordinanza impugnata desume la concretezza e attualità delle esigenze cautelari dalle modalità della condotta, dagli stretti rapporti con il vertice del sodalizio dedito alla cessione di sostanze stupefacenti, dai numerosi precedenti specifici e dall’inefficacia deterrente dei periodi di detenzione sofferti. La motivazione è congrua ed esente da profili di manifesta illogicità, quindi non censurabile in cassazione.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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