Tempo silente e presunzione di esigenze cautelari nel reato associativo mafioso (Cass. pen. Sez. V n. 27951 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere, sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per i gravi indiziati del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla disciplina generale dell’art. 274 cod. proc. pen. e opera quale strumento di governo dell’incertezza probatoria sui presupposti di attualità e concretezza del pericolo. Il tempo silente, inteso come il periodo in cui non si registrano manifestazioni confermative del collegamento mafioso, non assume rilievo autonomo; può concorrere al superamento della presunzione solo se accompagnato da elementi esterni di dinamica dissociativa ovvero se, per la sua particolare estensione cronologica, sia idoneo a significare in positivo la cessazione del vincolo associativo. La valenza della dimensione temporale non è fissa né omogenea, ma va conformata al tipo di sodalizio, alla qualità e durata della partecipazione, alla storia e alla personalità dell’indagato. L’assenza di violazioni alla misura di prevenzione e la ripresa dell’attività lavorativa pregressa costituiscono dati neutri.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice delle impugnazioni in materia cautelare, ha rigettato l’appello del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva respinto la richiesta di custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato. Il Tribunale ha riconosciuto la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, con ruolo apicale di capo della cosca familiare, ma ha ritenuto superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari.
La questione arriva in Cassazione perché il Pubblico Ministero ha censurato il modo in cui il Tribunale ha valutato il tempo silente e gli indici asseritamente corroborativi della cessazione del vincolo associativo, lamentando l’erronea applicazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’inquadramento normativo. L’art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. prevede, per i gravi indizi dei delitti di cui agli artt. 270, 270-bis e 416-bis cod. pen., una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia carceraria, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze non sussistono. La Corte richiama l’avallo provenuto dalla Corte cost., ordinanza n. 450 del 1995, e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 6 novembre 2003, Pantano contro Italia), nonché la lettura del modello empirico-sociologico dell’art. 416-bis cod. pen. offerta dalla Corte cost., sentenza n. 48 del 2015 e dalla Corte cost., sentenza n. 231 del 2011.
Il Collegio ricostruisce poi i tre orientamenti sul tempo silente. Secondo il primo, specie per le mafie storiche, il solo decorso del tempo non basta: occorre il recesso dall’associazione o l’esaurimento dell’attività associativa, come affermato da Sez. V n. 16434 del 2024 e da Sez. II n. 38848 del 2021. Secondo il secondo orientamento, il tempo silente assume rilievo anche autonomo quando presenta caratteri non ordinari per estensione (Sez. VI n. 11735 del 2024; Sez. VI n. 31587 del 2023). Un terzo indirizzo, intermedio, richiede elementi idonei a superare la situazione di dubbio, valorizzando il confronto con il tipo di sodalizio (Sez. V n. 27295 del 2025).
Da questo panorama la Corte trae le coordinate ermeneutiche. In quanto investe i presupposti di attualità e concretezza del pericolo, la presunzione sterilizza ordinariamente la rilevanza autonoma del tempo silente. Il dato temporale può concorrere con elementi esterni di segno dissociativo; sul piano autonomo, rileva solo se di estensione cronologica particolarmente significativa e accompagnato da indici corroborativi, assumendo peso diverso a seconda che il periodo silente si collochi in uno scenario di inerzia investigativa o in un contesto di indagini, anche con mezzi penetranti. Contano la connotazione del sodalizio, il ruolo concreto dell’indagato e la sua storia personale. L’assenza di iscrizioni pregiudizievoli e la ripresa dell’attività lavorativa pregressa sono dati di ridotto o nullo valore.
Applicando questi criteri, la Corte ritiene fondato il ricorso. L’ordinanza impugnata ha riconosciuto all’indagato un ruolo apicale, esercitato anche durante la detenzione attraverso i familiari, e ha poi svalutato un dato naturalmente proiettato a corroborare la vischiosità del vincolo. Appare sproporzionato il rilievo attribuito a un tempo silente di anni sei, insufficiente a segnare un significato autonomo di dissociazione, tanto più a fronte di un ruolo di capo. Non risulta valutato in modo critico il periodo rieducativo, poiché l’indagato ha proseguito nell’esercizio del ruolo. La sottoposizione alla sorveglianza speciale alla scarcerazione presuppone l’attualità della pericolosità sociale ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011. La Corte annulla quindi con rinvio al Tribunale di Catania per nuova valutazione.
Nota della Redazione
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