Bancarotta infragruppo e vantaggi compensativi solo se certi e fondati (Cass. pen. Sez. V n. 9799 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, gli atti di disposizione patrimoniale privi di seria contropartita, eseguiti a favore di altra società del medesimo gruppo, integrano il reato di distrazione, poiché il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce il principio di autonomia della singola persona giuridica. L’amministratore deve perseguire prioritariamente l’interesse della società cui è preposto e non può sacrificarlo in nome di un diverso interesse di gruppo. I vantaggi compensativi idonei ad escludere la natura distrattiva dell’operazione infragruppo devono fondarsi su elementi certi e non meramente aleatori, gravando sull’imputato l’onere di allegare e dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni. Il dolo generico della bancarotta fraudolenta non è escluso dall’intento di salvare la situazione critica dell’azienda decotta, né la colpa grave della bancarotta semplice da aggravamento del dissesto è elisa dall’affidamento nella prosecuzione di un rapporto professionale con un committente di primaria importanza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 25.06.2024, conferma la condanna inflitta all’amministratrice di una società a responsabilità limitata del settore della pelletteria, dichiarata fallita, per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice patrimoniale. Le condotte contestate consistono nell’aver pagato, con risorse della s.r.l., i debiti di una precedente società di persone facente capo allo stesso ambito imprenditoriale, rimasta priva del proprio principale committente.

L’imputata ricorre per cassazione con tre motivi: vizio di motivazione sull’elemento oggettivo dei reati, per non aver la Corte territoriale valorizzato il rapporto di continuità tra le due compagini e la ristrutturazione imposta dal committente; vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, per avere ella agito nel convincimento di assicurare la sopravvivenza della s.r.l.; violazione di legge sul diniego della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il ricorso è affidato ai soli motivi ammessi dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione muove dal rilievo che la doglianza per preterizione di motivi di appello è decisiva solo quando, fondandosi su evidenze inopinabili, sia capace di intaccare la struttura portante della motivazione impugnata. Il vizio di motivazione, per essere scrutinabile in cassazione, deve risultare percepibile ictu oculi. Il giudice di secondo grado non ha l’obbligo di confutare una per una tutte le argomentazioni difensive, essendo sufficiente che dimostri di aver tenuto conto delle principali e decisive risultanze acquisite.

Sul primo motivo la Corte osserva che la bancarotta fraudolenta per distrazione sussiste anche tra imprese collegate, qualora gli atti di disposizione patrimoniale, privi di seria contropartita, siano eseguiti a favore di altra società del gruppo. Il collegamento societario ha natura meramente economica e non scalfisce l’autonomia della persona giuridica. L’amministratore deve perseguire prioritariamente l’interesse della specifica società cui è preposto, non potendone sacrificare l’interesse in nome di un diverso interesse di gruppo, che non arrecherebbe alcun vantaggio ai creditori dell’organismo impoverito.

Tale principio conosce una deroga: l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata è lecita se sia specificamente allegato e dimostrato il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica del gruppo. Nel caso di specie manca la prova di tale saldo, né è stata dimostrata la ragionevole prevedibilità, su elementi concreti e non congetturali, di un effettivo vantaggio per la s.r.l. La Corte richiama la recente pronuncia che esige, per i vantaggi compensativi, elementi certi e non meramente aleatori. Priva di pregio è dunque la deduzione che assegna valenza scriminante all’improvviso venir meno delle commesse del committente principale.

Sul secondo motivo, le considerazioni svolte valgono anche per l’elemento soggettivo. Le aspettative dell’amministratrice sono prive di valore scusante, non essendosene indicato l’ancoraggio a concrete evidenze fattuali atte a denotare l’assoluta mancanza di coscienza e volontà di impoverire il patrimonio societario. Il dolo generico della bancarotta fraudolenta non è escluso dall’intento di salvare l’azienda decotta, né la colpa grave della bancarotta semplice da aggravamento del dissesto è elisa dall’affidamento nella prosecuzione del rapporto con un committente di primaria importanza. La censura sul difetto di apporto volitivo è inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente allegato di essere amministratrice puramente formale.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile per genericità. La ricorrente non ha contestato la prima ratio decidendi del diniego di sostituzione: nel vigore della disciplina applicabile e in assenza dell’imputata, è stata correttamente ritenuta inammissibile l’istanza presentata dal difensore privo di procura speciale. Quanto alla sostituzione con la pena pecuniaria, la motivazione è ineccepibile, avendo dato conto di come l’inadempimento dell’accordo transattivo con la curatela fallimentare non consentisse di prognosticare l’adempimento delle prestazioni sostitutive. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *