Correggibile l’omessa distrazione delle spese se il difensore si dichiara antistatario (Cass. pen. Sez. II n. 1811 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa statuizione sulla distrazione delle spese in favore del difensore che si è dichiarato antistatario integra un errore materiale, rimediabile con la procedura di correzione. Quando il difensore ha chiesto la condanna della controparte alla rifusione delle spese da distrarre in proprio favore e la Corte, pur accogliendo la richiesta di condanna, ometta di disporne la distrazione, il dispositivo può essere integrato ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. L’integrazione non modifica il giudicato, ma ripristina la piena corrispondenza tra la volontà espressa dalla decisione e la sua formalizzazione.

Il Fatto

Con sentenza del 02.10.2024 la Seconda sezione penale della Corte di cassazione aveva definito il procedimento instaurato dai ricorsi di due responsabili civili, condannandoli in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio di legittimità dalle costituite parti civili, per un importo complessivo liquidato a favore di ciascuna di esse.

I difensori delle parti civili, che nelle rispettive memorie e conclusioni si erano dichiarati antistatari, hanno rilevato che il dispositivo aveva omesso di disporre la distrazione delle spese in loro favore. Hanno quindi attivato il procedimento di correzione dell’errore materiale davanti alla stessa sezione che aveva emesso il provvedimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla verifica delle conclusioni rassegnate dai difensori nel giudizio di legittimità. Le memorie e le conclusioni depositate nei giorni precedenti la decisione si chiudevano tutte con la richiesta di condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese da distrarre in favore dei rispettivi procuratori.

Nel dispositivo, la Corte aveva statuito la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle costituite parti civili in sede di legittimità. Aveva però omesso di disporne la distrazione in favore dei difensori che, come pacifico, se ne erano dichiarati antistatari.

Secondo la sezione, si tratta di una mera omissione, senz’altro rimediabile con la procedura della correzione dell’errore materiale. Il richiamo è alle Sezioni Unite n. 16037 del 07.07.2010 e, più di recente, a Sez. III n. 5082 del 26.02.2024.

La conclusione è che la sentenza va corretta integrando il dispositivo con la previsione della distrazione, in favore dei difensori, delle spese processuali liquidate a favore delle costituite parti civili. Il P.Q.M. dispone dunque di aggiungere, dopo le parole “per ciascuna parte civile”, la frase con cui si distraggono le spese a favore dei procuratori delle parti civili, qualificati antistatari.

La decisione conferma l’indirizzo secondo cui l’errore materiale ricorre ogni volta che il provvedimento, nel suo testo, non esprima compiutamente la volontà già manifestata dal giudice, restando estranea al rimedio qualsiasi valutazione di merito o correzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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