Minaccia indiretta a pubblico ufficiale integra reato di pericolo (Cass. pen. Sez. 6 n. 7198 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’integrazione del delitto di minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 336 cod. pen., non è necessaria una minaccia diretta o personale. È sufficiente l’uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia indiretta, purché sussista l’idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale. Si tratta di un reato di mera condotta, assistita da dolo specifico. In tema di recidiva, il giudice deve dare conto del rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito come fattore criminogeno.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Livorno che aveva condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 336, 61 n. 2 e 635, comma 2, e 340 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. L’imputato aveva tenuto una condotta violenta e minacciosa nei confronti della vicedirettrice di un ufficio postale, finalizzata a ottenere la consegna di una somma di denaro non ancora disponibile sulla propria carta prepagata. Avverso la sentenza d’appello proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile in quanto introduceva argomentazioni di fatto, volte a sollecitare una diversa valutazione di circostanze già apprezzate dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno confermato che la condotta violenta dell’imputato era finalizzata a coartare la libertà di azione della pubblica ufficiale e che la condizione di indigenza non ha alcun rilievo scriminante.

La Suprema Corte ha precisato che la conclusione è in linea con il diritto vivente: ai fini del delitto di minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale non occorre una minaccia diretta o personale, essendo sufficiente qualsiasi coazione anche morale o minaccia indiretta, purché idonea a coartare l’altrui libertà di determinazione, trattandosi di un reato di mera condotta assistito da dolo specifico, richiamando i precedenti di Sez. 6, n. 2104 del 16/12/2021, Rv. 282666-01 e Sez. 6, n. 4909 del 04/12/2024, Rv. 287598-02.

Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. In relazione alla recidiva, la Corte ha valorizzato le precedenti condanne per reati della stessa indole, commessi nel 2014 e nel 2016, adempiendo correttamente all’obbligo motivazionale di verificare l’esistenza di una relazione qualificata tra i fatti, come richiesto da Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, Rv. 284425-01. Quanto al giudizio di bilanciamento, il ricorso non si confrontava con la motivazione con cui la Corte territoriale aveva confermato la congruità del trattamento sanzionatorio.

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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