Omessa traduzione e interesse concreto al ricorso nel riesame: onere dell’indagato alloglotta (Cass. pen. Sez. 5 n. 2658 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità a regime intermedio derivante dalla omessa traduzione dell’ordinanza che applica una misura cautelare personale, in lingua nota all’indagato alloglotta, non può essere dedotta con la mera allegazione dell’omissione, dovendo la parte che la invoca indicare l’esistenza di un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile. Non è sufficiente, pertanto, lamentare un pregiudizio astratto o potenziale, dovendo specificarsi quali effetti concreti la violazione dell’obbligo di assistenza linguistica abbia prodotto in termini di lesione del diritto di difesa. Tale onere non è contraddetto dal diverso principio affermato per l’ipotesi di omessa traduzione della sentenza, in cui il pregiudizio si configura in re ipsa, attesa l’inesigibilità per il difensore di illustrare profili di doglianza prospettabili solo dall’imputato personalmente. In tema di furto, l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede sussiste per gli oggetti lasciati all’interno di un’autovettura in sosta qualora, secondo l’uso corrente, ne formino la normale dotazione e non possano agevolmente essere portati con sé dal detentore allontanandosi.
Il Fatto
Con ordinanza del 21 agosto 2025 il GIP presso il Tribunale di Venezia applicava la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro cittadini stranieri, indagati per il reato di furto pluriaggravato. Il provvedimento veniva emesso senza che l’ordinanza cautelare fosse tradotta nella lingua a loro nota.
Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Venezia confermava l’ordinanza genetica, ritenendo sussistente la gravità indiziaria e le esigenze cautelari. Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, gli indagati proponevano ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro, la nullità del provvedimento per omessa traduzione, l’insussistenza della gravità indiziaria in relazione alle aggravanti e il difetto motivazionale sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il ricorso. Quanto alla dedotta nullità per omessa traduzione, ha richiamato il proprio consolidato principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 38306 del 2025 e dalla successiva sentenza n. 15069 del 2023, secondo cui il quadro normativo in materia di assistenza linguistica risulta radicalmente mutato a seguito della Direttiva 2010/64/UE e della sua attuazione con i decreti legislativi n. 32 del 2014 e n. 129 del 2016.
La Suprema Corte ha precisato che la necessità della traduzione trae fondamento dall’art. 24, secondo comma, Cost. e dall’art. 6, par. 3, lett. a), CEDU. Tuttavia, il soggetto alloglotta che lamenti la violazione delle proprie prerogative difensive non può limitarsi a dolersi dell’omissione, ma ha l’onere di indicare un interesse a ricorrere concreto, attuale e verificabile, non rilevando la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale. Nella specie, il pregiudizio concreto non era configurabile atteso che gli indagati avevano beneficiato di traduzione orale in sede di convalida e avevano comunque proposto richiesta di riesame, dimostrando di aver compreso l’incolpazione e di avere attivato le proprie difese.
La Corte ha escluso che tale conclusione sia contraddetta dal diverso principio sancito dalle Sezioni Unite in materia di omessa traduzione della sentenza, in cui il pregiudizio per le prerogative difensive si configura in re ipsa, poiché solo l’imputato può fornire al difensore gli elementi necessari a contestare un atto che non è in grado di comprendere. Al contrario, nel caso dell’ordinanza cautelare, alla luce della traduzione orale del contenuto dell’accusa e delle ragioni della cautela, alcuna lesione del diritto di difesa emergeva.
Quanto alla dedotta insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la Corte ha ribadito che sono esposti alla pubblica fede gli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano la normale dotazione secondo l’uso corrente e non possono essere agevolmente portati con sé dal detentore. Ha ritenuto, inoltre, che la critica alla motivazione sulle esigenze cautelari risultasse generica, non confrontandosi con gli elementi valorizzati dai giudici di merito, quali la professionalità dei furti e le pendenze specifiche.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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