Bancarotta fraudolenta patrimoniale: reato di condotta e pericolo concreto (Cass. pen. Sez. V n. 38797 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto. Per la sua integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia concretamente idoneo a esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo necessario che ne derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni medesime. Anche la sottrazione di un singolo bene integra il reato ove incida in modo sensibile sulla garanzia patrimoniale. La concessione delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento afferiscono a competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione coerente e logica, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 18.02.2025, confermava la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente era subentrato, nell’ottobre 2016, nella veste di socio-amministratore di una società, mantenendo la carica fino alla dichiarazione di fallimento, intervenuta nel febbraio 2018.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ricorreva per cassazione deducendo due motivi: il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della bancarotta distrattiva e documentale, e il difetto di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge il ricorso, pur rilevandone alcuni tratti di inammissibilità, e ricostruisce la questione centrale: la natura del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e il ruolo dell’offensività concreta. Il ricorrente sosteneva che la distrazione attribuitagli riguardasse beni di modesta entità, non idonei a ledere il bene giuridico tutelato.
La Corte ribadisce che si tratta di reato di mera condotta e di pericolo concreto. È sufficiente che l’atto, nel momento in cui è posto in essere, appaia concretamente pericoloso per gli interessi creditori, perché idoneo a incidere diminuendola sulla garanzia patrimoniale. Non è necessario che la garanzia residua non sia più sufficiente a soddisfare i creditori, né che le ragioni creditorie risultino effettivamente frustrate.
Pertanto, anche la sottrazione di un singolo bene, se incide in modo sensibile sulla garanzia patrimoniale, integra la fattispecie, in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie. La Corte richiama la ratio dell’art. 216, comma 1, n. 1, l.f., che incrimina le condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione o dissipazione, ponendo lo scopo di recare pregiudizio ai creditori solo per la diversa condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti.
La Corte valorizza gli indici di fraudolenza della condotta, inserita in un più ampio processo spoliativo avviato dal precedente amministratore: le distrazioni, compiute poco prima del fallimento, risultano idonee a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato, a prescindere dal valore di mercato del singolo bene e dal fatto che parte delle operazioni fosse già stata compiuta dal predecessore.
Quanto alla bancarotta documentale, la Corte conferma la riferibilità al ricorrente della mancata consegna delle scritture contabili. Questi non fu mero prestanome, ma vero amministratore, che compì atti dispositivi privi di ragionevolezza imprenditoriale. L’omissione è qualificata come sostanziale occultamento, con dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda (richiamata la Sez. V n. 10968 del 31.01.2023, Rv. 284304).
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte di merito aveva fondato la negativa valutazione del bilanciamento in termini di prevalenza sulla mancanza di ulteriori elementi positivi rispetto a quelli già posti a base del riconoscimento delle attenuanti generiche, sia pure in termini di equivalenza. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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