Ricusazione del giudice del riesame: nessuna incompatibilità nella fase cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 38796 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento con rinvio di un’ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che hanno adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. richiede componenti diversi solo quando il provvedimento cassato abbia veste di sentenza. Le decisioni adottate nella fase cautelare, siano esse reali o personali, non attengono al merito dell’accusa e non pregiudicano l’imparzialità del giudice. L’istanza di ricusazione è inammissibile quando manifestamente infondata, anche con procedura de plano, e il vizio di motivazione non è deducibile avverso la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riproposta.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano, l’istanza di ricusazione proposta dal ricorrente nell’ambito di un procedimento per riesame pendente davanti al Tribunale di Roma, in fase di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione. L’istanza è stata ritenuta manifestamente infondata perché reiterativa di una precedente ricusazione.
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 41 e 127 cod. proc. pen. per mancata fissazione dell’udienza camerale e per la valutazione di manifesta infondatezza operata senza contraddittorio, nonché un vizio di motivazione in ordine alla questione di legittimità costituzionale rimessa alla Corte costituzionale. La questione centrale è se il giudice che ha deciso il riesame annullato con rinvio possa comporre il collegio in sede di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ricorda anzitutto che l’art. 41, comma 1, cod. proc. pen. prevede la declaratoria di inammissibilità dell’istanza, con procedura de plano, non solo per assenza dei presupposti formali ma anche in caso di manifesta infondatezza della causa di ricusazione, richiamando la Sez. 4 n. 42024 del 2017. Nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha operato una valutazione di merito, ravvisando la manifesta infondatezza nel contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, quando la Cassazione annulla con rinvio un’ordinanza del tribunale del riesame, non sussiste incompatibilità dei magistrati che hanno adottato la precedente decisione a comporre il collegio del rinvio, perché l’art. 623, lett. a), cod. proc. pen. non richiede componenti diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta un accertamento sul merito della contestazione (richiamate Sez. 4 n. 16717 del 2021, Sez. 6 n. 33883 del 2014, Sez. 2 n. 15305 del 2013).
Quanto al carattere di novità della seconda istanza, la Corte osserva che i profili dedotti sono diversi ma accomunati dall’essere riferiti a valutazioni operate in sede cautelare, che non pregiudicano l’imparzialità del giudice chiamato a decidere su altre istanze della medesima fase. Nella fase cautelare i precedenti provvedimenti non sono mai causa di incompatibilità.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 623 cod. proc. pen. è già stata valutata manifestamente infondata in relazione all’art. 34, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., perché la funzione asseritamente pregiudicata non riguarda la delibazione dell’innocenza o della colpevolezza, bensì i gravi indizi e le esigenze cautelari (Sez. 1 n. 46935 del 2023). A conforto è richiamata la Corte cost. n. 91/2023, nonché la giurisprudenza costituzionale sulla continuità della fase (Corte cost. n. 224 del 2001, n. 153 del 2012, n. 18 del 2017).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di tutte le questioni riproposte, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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