Bancoposta e risparmio postale integrano pubblico servizio: peculato e confisca (Cass. pen. Sez. VI n. 22871 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto al servizio c.d. bancoposta riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio con riferimento all’attività di raccolta del risparmio postale prevista dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, poiché il pubblico servizio può essere svolto anche mediante contratti di diritto privato inseriti in un assetto organizzativo preordinato a prestazioni di interesse pubblico. Ne consegue che l’appropriazione delle somme custodite integra il delitto di peculato. La correzione dell’errore materiale che inserisca nel dispositivo la confisca del profitto omessa è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., perché disposta de plano senza contraddittorio e perché incide in modo essenziale sul decisum. Il divieto di applicare pene sostitutive in caso di sospensione condizionale, previsto dall’art. 61-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione.

Il Fatto

La direttrice di due uffici postali, unica addetta in servizio, si appropria di una somma complessiva mediante l’incasso di buoni fruttiferi postali risultati falsificati, con firma apocrifa di uno degli intestatari. Uno dei titoli è riscosso integralmente in contanti; quanto all’altro, una parte è incassata in contanti e il residuo mediante assegno circolare postale, poi versato sul conto corrente di un secondo soggetto e in parte riscosso da questi nella stessa giornata.

La Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, derubrica la contestazione a carico del secondo imputato in ricettazione e ridetermina la pena, confermando la condanna della donna per peculato. I difensori propongono ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta anzitutto la qualificazione del fatto. Le Sezioni Unite n. 34036 del 29 maggio 2025, in continuità con un orientamento consolidato, hanno ribadito che il dipendente addetto al servizio c.d. bancoposta è incaricato di pubblico servizio per l’attività di raccolta del risparmio postale. Il pubblico servizio può essere svolto anche tramite contratti di diritto privato, quando si inseriscano in un assetto organizzativo preordinato a prestazioni di interesse pubblico, sostenuto da risorse pubbliche, privo di corrispettivo a carico degli utenti e connotato da parità di trattamento, continuità, obbligatorietà e recessività dello scopo di lucro. La qualificazione dei fatti come peculato è dunque corretta.

Il secondo e il terzo motivo della ricorrente non sono consentiti: le sentenze di merito valorizzano due dati convergenti, la presenza della sola imputata in servizio nel giorno dei prelievi e la registrazione delle operazioni su documentazione contabile riconducibile al suo identificativo informatico. Il quadro probatorio è completo e coerente, non censurabile in legittimità.

Il quarto motivo è privo di specificità. In tema di reato continuato, il giudice non deve motivare analiticamente quando gli aumenti per i reati satellite siano di modesta entità, essendo escluso ogni abuso del potere discrezionale di cui all’art. 132 cod. pen. L’aumento corrisponde a un dodicesimo del minimo edittale.

Quanto al secondo imputato, il primo motivo sollecita una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in sede di legittimità. La prova dell’elemento soggettivo della ricettazione può desumersi anche dall’omessa o inattendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto, indice della consapevolezza dell’illecita provenienza della res.

È invece fondato il motivo sulla correzione dell’errore materiale. L’ordinanza è nulla ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., perché adottata de plano, senza fissazione della camera di consiglio nelle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. e senza avviso alle parti. Le divergenze tra dispositivo e motivazione sono correggibili solo se non incidano in modo essenziale sul decisum: l’omessa confisca ai sensi dell’art. 240 cod. pen. comporta una modifica sostanziale, tanto più che la confisca del profitto non era obbligatoria.

Fondato è anche il terzo motivo. Il divieto di applicare pene sostitutive in caso di sospensione condizionale, introdotto dall’art. 61-bis della legge n. 689/1981, non si estende ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della disposizione, per la natura sostanziale della previsione e in forza dell’art. 2, comma quarto, cod. pen. La sentenza è annullata senza rinvio quanto alla confisca, che va eliminata, e con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello per la valutazione sulla pena sostitutiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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