Conclusioni scritte tardive e incidenza effettiva sull’esito del giudizio (Cass. pen. Sez. VI n. 2233 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni delle parti sono perentori, perché funzionali al corretto svolgimento del contraddittorio, e il giudice non deve tenere conto delle conclusioni tardivamente depositate. Chi deduce la tardività deve però indicare un’effettiva e specifica incidenza della conclusione della controparte rispetto all’esito del giudizio, non essendo sufficiente la sola violazione del termine. La condotta di chi rifiuta di fornire documenti e dati anagrafici ai militari intervenuti per un incidente stradale, e poi si dimena per sottrarsi all’accompagnamento, integra la resistenza a pubblico ufficiale; il reato di rifiuto di generalità concorre con quello di cui all’art. 337 cod. pen. e non resta assorbito.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli confermava la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., descritto nell’imputazione. Avverso tale pronuncia il difensore proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi.
Con il primo motivo si deduceva la violazione della disciplina processuale emergenziale: le conclusioni scritte del Procuratore generale distrettuale per l’udienza del 20 dicembre 2023, prive di firma digitale, erano state depositate il 12 dicembre e comunicate via p.e.c. solo il 15 dicembre, oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, senza che la Corte di appello decidesse sull’eccezione ritualmente depositata dalla difesa. Con il secondo motivo si contestava la qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale e la determinazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara infondato il primo motivo muovendo da una premessa di sistema: nel procedimento a trattazione scritta i termini per il deposito delle conclusioni delle parti sono perentori, in quanto funzionali al corretto svolgimento del contraddittorio. Da ciò deriva che il giudice non deve tenere conto delle conclusioni tardivamente depositate. La perentorietà del termine, tuttavia, non esaurisce la valutazione.
La Corte aggiunge un requisito ulteriore di tipo sostanziale: l’imputato che eccepisce la tardività deve comunque indicare un’effettiva e specifica incidenza della conclusione della controparte rispetto all’esito del giudizio. Il principio è ricondotto a un precedente della stessa Sezione, Sez. 6 n. 22919 del 24.04.2024, Rv. 286664. Nel caso concreto il ricorso non argomenta nulla in proposito, e il motivo è perciò respinto.
Quanto al secondo motivo, la Corte ritiene corretta la qualificazione della condotta ex art. 337 cod. pen.: il rifiuto di fornire documenti e dati anagrafici ai Carabinieri, intervenuti a seguito di un incidente stradale, seguito dal dimenarsi e divincolarsi per evitare di salire a bordo della vettura e dall’indirizzare al militare una minaccia, integra la fattispecie contestata.
La Corte affronta poi il rapporto con il reato di art. 651 cod. pen. ed esclude l’assorbimento: le due fattispecie concorrono, perché le condotte sono diverse se raffrontate in astratto e materialmente susseguenti se considerate in concreto, secondo i precedenti Sez. 6 n. 39227 del 30.05.2013, Rv. 257083 e Sez. 6 n. 47585 del 10.12.2007, Rv. 238231.
Infine, la Corte esclude il dedotto vizio di motivazione sulla pena: la Corte di appello ha adeguatamente giustificato la conferma del trattamento sanzionatorio, osservando che esso si discosta di poco dal minimo edittale e che le circostanze generiche sono state applicate nella massima estensione. Dal rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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