Pericolo di fuga e misure cautelari nella procedura di estradizione passiva (Cass. pen. Sez. VI n. 22877 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione passiva, la sussistenza del pericolo di fuga, che giustifica l’applicazione di una misura cautelare coercitiva, deve essere valutata secondo i criteri dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avuto riguardo al concreto rischio di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto e alla conseguente inosservanza dell’obbligo di consegna assunto a livello internazionale. I requisiti di concretezza e attualità del pericolo devono essere scrutinati con giudizio prognostico ancorato a indici vicini nel tempo, idonei a comprovare, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento. La motivazione che si limiti a valorizzare le condizioni di salute dell’estradando, senza indicare alcun dato oggettivo sul rischio di fuga, integra violazione di legge ed è nulla ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di una richiesta di estradizione formulata dallo Stato del Kuwait in relazione a un reato di riciclaggio, era sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere. La Corte di appello di Roma, in sede di rinvio disposto dalla Cassazione con sentenza del 10 marzo 2026, aveva accolto l’istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari presso la propria abitazione, con applicazione del braccialetto elettronico, valorizzando le condizioni di salute dell’estradando.
Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte di appello non avrebbe valutato la concretezza e l’attualità del pericolo di fuga secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo di considerare i molteplici elementi fattuali offerti dalla difesa. Nel giudizio è intervenuta con memoria lo Stato richiedente, chiedendone la dichiarazione di inammissibilità o infondatezza.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’istanza, formulata oralmente in udienza dal difensore, di espunzione della memoria depositata dallo Stato del Kuwait. Il soggetto richiedente è legittimato all’esercizio delle facoltà inerenti al contraddittorio, avuto riguardo alla natura cautelare del giudizio, sino al giorno stesso dell’udienza. La memoria era peraltro già presente nel processo di merito.
Nel merito, il ricorso è accolto. L’ordinanza impugnata, richiamando la sentenza rescindente, si era limitata ad accogliere la richiesta difensiva di sostituzione della misura in ragione delle condizioni sanitarie dell’estradando. Essa non aveva però indicato alcun elemento di fatto idoneo a fondare la sussistenza del concreto pericolo di fuga nelle more della procedura estradizionale. La pronuncia di annullamento aveva richiesto una nuova e completa valutazione di merito, comprensiva della verifica sull’idoneità di una misura meno grave a scongiurare il rischio.
La Corte ribadisce il principio di diritto. Il pericolo di fuga deve essere apprezzato secondo i criteri dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., guardando al concreto rischio di allontanamento dell’estradando dal territorio dello Stato richiesto e al conseguente pericolo di inosservanza dell’obbligo internazionale di consegna. Il giudizio prognostico deve ancorarsi a indici vicini nel tempo, capaci di comprovare, anche in via sintomatica, un effettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento. La Corte richiama sul punto Sez. 1 n. 50746 del 3/11/2023, Sez. 6 n. 42803 del 10/11/2005, Sez. 6 n. 6664 del 15/12/2015, Sez. 6 n. 50161 del 29/11/2019 e Sez. 6 n. 27357 del 19/06/2013.
Applicando tali principi, l’ordinanza è annullata per assenza di motivazione, vizio che configura violazione di legge ai sensi dell’art. 719 cod. proc. pen. La Corte di appello, senza dare conto di alcun dato oggettivo, aveva sostituito la misura massimamente restrittiva sulla sola base delle precarie condizioni di salute dell’estradando, elemento di per sé rilevante ma non esaustivo. Essa non ha rispettato l’obbligo, imposto dalla pronuncia rescindente, di dar conto dapprima della sussistenza del pericolo di fuga e solo dopo di individuare la misura idonea a evitarlo. Segue l’annullamento con rinvio alla Corte di appello di Roma, per un nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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