Bene paesaggistico vincolato e demanio culturale: no all’usucapione (Cass. civ. Sez. II n. 442 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La presenza di un atto formale della pubblica amministrazione che conferisce a un determinato bene la qualità di bene paesaggistico ne comporta il riconoscimento della natura demaniale. I beni paesaggistici costituiscono il demanio culturale e, in quanto sottoposti a regime giuridico vincolato, non possono essere alienati né formare oggetto di diritti di terzi, con la conseguenza che sono insuscettibili di acquisto per usucapione. Al fine della qualificazione come bene pubblico, è irrilevante la mancanza di una destinazione effettiva e concreta all’interesse pubblico, requisito richiesto solo per il patrimonio indisponibile per destinazione, non anche per i beni demaniali. Il provvedimento amministrativo che attesta l’interesse è necessario solo se il bene è di proprietà privata, mentre per l’assoggettamento alla proprietà pubblica è sufficiente la presenza dell’interesse, con natura meramente dichiarativa dell’atto impositivo.
Il Fatto
Il proprietario di un’area di sedime di un capannone artigianale e del frustolo di terreno adiacente, sito nel comune di Ancona, propose domanda di usucapione con atto di citazione del 2005. Il comune di Ancona si oppose e spiegò domanda riconvenzionale di acquisto del capannone per accessione.
Il giudice di primo grado respinse la domanda di usucapione e accolse quella riconvenzionale. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 1373 dell’11.7.2018, confermò la decisione, affermando che il terreno non era suscettibile di acquisto per usucapione perché bene pubblico, compreso in zona dichiarata di interesse pubblico con d.m. 1.2.1952 e oggetto, con successivo d.m. 20.12.1954, di piano paesistico, nonché destinato a parco pubblico dai piani regolatori succedutisi dal 1965 al 1993. Gli eredi del ricorrente originario hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione degli artt. 822-831, 1158 e 934 cod. civ., sostenendo che, per l’inquadramento di un bene nel patrimonio indisponibile, non basta la previsione della destinazione a interesse pubblico, ma è necessario che il bene appartenga all’ente e che alla destinazione formale segua l’effettiva e concreta utilizzazione allo scopo.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il richiamo della sentenza impugnata alla dichiarazione di interesse pubblico della zona e ai relativi decreti ministeriali va riferito al vincolo paesaggistico e ambientale di cui alla legge 29.6.1939, n. 1497, come precisato dalla stessa Corte di appello in merito alla natura paesaggistica dell’interesse.
La presenza di un atto formale che conferisce a un bene la qualità di bene paesaggistico comporta il riconoscimento della natura demaniale (Cass. n. 4188 del 2021). L’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e paesaggistici, e il successivo art. 53 dichiara che tali beni formano il demanio culturale, estendendo ad essi la disciplina degli artt. 823 e 824 cod. civ., secondo cui non possono essere alienati né formare oggetto di diritti di terzi.
Ne consegue che, essendo sottoposti a regime giuridico vincolato, i beni del demanio culturale non sono suscettibili di acquisto per usucapione (Cass. n. 12668 del 2023). La Corte ha poi precisato che il provvedimento amministrativo attestante l’interesse è necessario solo se il bene è di proprietà privata, mentre per l’assoggettamento alla proprietà pubblica è sufficiente la presenza dell’interesse, avendo l’atto impositivo natura meramente dichiarativa (Cass. n. 25690 del 2018; Cass. S.U. n. 401 del 1977; Cass. S.U. n. 6898 del 2003).
Pertanto è irrilevante l’assenza di una destinazione effettiva e concreta del bene all’interesse pubblico, requisito richiesto dall’art. 826, comma 3, cod. civ. soltanto per il patrimonio indisponibile per destinazione, non anche per i beni demaniali. Il secondo e il terzo motivo, relativi all’omesso esame di fatti decisivi, sono stati dichiarati infondati, perché le questioni erano state implicitamente assorbite dalla Corte di appello. Il ricorso è stato respinto, con condanna delle ricorrenti alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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