Nullità del contratto per mancata iscrizione all’albo e rilevabilità d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 3649 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale da parte di chi non sia iscritto all’apposito albo dà luogo, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l’attività svolta. Non rileva in contrario che il progetto risulti redatto da altro professionista cui l’incaricato si sia rivolto, poiché la validità del negozio dipende dal personale possesso del titolo abilitante in capo all’incaricato. L’eccezione di nullità del contratto per mancanza di iscrizione all’albo costituisce eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, senza che possa essere qualificata come tardiva.

Il Fatto

Un professionista convenne in giudizio un ingegnere esponendo di avergli affidato, tra il 2009 e il 2010, uno studio di fattibilità per la valorizzazione di un compendio immobiliare, senza corrispettivo, in vista di un futuro patto di opzione. Dedusse l’erroneità dell’accatastamento eseguito e l’insussistenza di qualsiasi credito in capo al professionista.

Il convenuto, costituitosi, chiese in via riconvenzionale il pagamento delle competenze per la redazione del piano di recupero e per ulteriori incarichi, pari a complessivi euro 106.704,73 oltre oneri. Il Tribunale respinse le domande attoree e, accogliendo la riconvenzionale, condannò l’attore al pagamento di euro 66.800,00. La Corte d’Appello confermò nel merito. Il soccombente ricorse per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via prioritaria la censura relativa alla nullità dell’incarico per mancata iscrizione del professionista all’albo. Il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse dichiarato tardiva l’eccezione e, in ogni caso, l’avesse respinta sul rilievo che nella progettazione avevano collaborato due architetti.

Il motivo è accolto. La Corte ribadisce che la prestazione intellettuale resa da chi non è iscritto all’albo previsto dalla legge determina, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ., nullità assoluta del rapporto, privando il contratto di qualsiasi effetto: nessun compenso è dovuto per l’attività svolta.

Non vale obiettare che il progetto sia stato materialmente redatto da altro professionista. Il titolo abilitante deve essere posseduto personalmente dall’incaricato, e proprio da tale possesso dipende la validità del negozio. La Corte richiama sul punto Cass. n. 2038 del 2019 e Cass. n. 20749 del 2004.

La Corte precisa inoltre la natura dell’eccezione: la mancanza di iscrizione all’albo integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado. Richiama, con riferimento all’attività di mediatore, Cass. n. 21495 del 2007 e la già citata Cass. n. 20749 del 2004. Ne deriva che l’eccezione non può essere considerata tardiva per essere stata proposta con la comparsa conclusionale di primo grado.

La sentenza impugnata, disattendendo tali principi, è cassata con rinvio alla Corte d’Appello competente, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame applicando i principi enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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