Benefici amianto e prescrizione del diritto ex art 13 comma 7 (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 88 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva ex art. 13, comma 7, L. n. 257/1992 presuppone la contrazione di una malattia professionale da esposizione all’amianto documentata dall’INAIL e non richiede né un tempo minimo né una soglia di esposizione. Il termine di prescrizione decorre, per il principio contra non valentem agere non currit praescriptio, dal momento in cui il lavoratore consegue la consapevolezza giuridicamente qualificata dell’esposizione, ossia dalla documentazione INAIL della patologia, e non dalla data del pensionamento. La decadenza prevista dall’art. 47, comma 1, D.L. n. 269/2003 riguarda la diversa certificazione richiesta per i benefici di cui al comma 8 e non si estende al comma 7. Il coefficiente moltiplicatore applicabile resta quello di 1,5, poiché la riduzione a 1,25 opera sul solo comma 8. Le censure di irritualità della domanda amministrativa trasmessa via PEC non introducono cause di improponibilità dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente, operaio presso la Centrale Idrotermoelettrica di Moncalieri dal 1964 al 1994, ha chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di 1,5 al periodo 1.6.1964-31.12.1992, svolto con esposizione ad amianto.
L’INAIL ha certificato nel 2015 una menomazione del 5 per cento da placche pleuriche e, nel 2022, la malattia professionale asbesto-correlata per il medesimo periodo lavorativo, ai sensi dell’art. 13, comma 7, L. n. 257/1992. L’INPS ha respinto la domanda di ricostituzione presentata nel 2016, eccependo la mancata domanda amministrativa, la decadenza ex art. 47 D.L. n. 269/2003, la prescrizione decennale dalla data del pensionamento e, in subordine, l’applicazione del coefficiente ridotto di 1,25.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico respinge l’eccezione di improponibilità. Dagli atti risulta che la domanda è stata trasmessa per PEC nel 2016, acquisita e protocollata dall’INPS e riscontrata dall’Istituto, con successiva integrazione nel 2022. Le disposizioni sulla trasmissione telematica, richiamate dall’INPS, non impongono la forma esclusiva né introducono nuove cause di improcedibilità: sul punto la pronuncia aderisce all’orientamento di Corte dei conti, Sez. App. Sicilia n. 187/A/2022 e Cass. n. 14633/2021.
Quanto alla decadenza, la Corte rileva che la certificazione prevista dall’art. 47 D.L. n. 269/2003 attiene ai benefici del comma 8 e non a quelli del comma 7. I sintomi si sono manifestati nel 2014, la denuncia di malattia professionale è del luglio 2014 e il riconoscimento INAIL è del marzo 2015: la circolare INPS n. 58/2005 esclude espressamente termini decadenziali per le richieste di certificazione ai fini del comma 7.
Sul termine prescrizionale, il Giudice applica l’art. 2935 c.c. e il principio contra non valentem agere non currit praescriptio. Poiché il beneficio postula la documentazione INAIL della malattia professionale, la prescrizione non poteva decorrere dal pensionamento del 1994, ma dalla certificazione del 2022. L’eccezione è respinta sia per il diritto sia per i ratei, richiamando Corte dei conti, Sez. giurisd. Piemonte n. 92/2021 e Cass. civ. n. 2852/2017.
Nel merito, le CTU acquisite in via istruttoria documentano un rischio ambientale diffuso nella centrale per l’intero periodo lavorativo e confermano l’esposizione del ricorrente a concentrazioni di fibre superiori alle 200 ff/ll per circa sei anni. La Corte ribadisce che, ai fini del comma 7, rileva l’insorgenza della patologia riconosciuta dall’INAIL, senza tempo minimo o soglia di esposizione, secondo Corte cost. n. 290/2010 e Cass. civ. n. 30438/2018.
Infine, la riduzione del coefficiente a 1,25 concerne il solo comma 8: il moltiplicatore resta quello di 1,5. Il ricorso è accolto, con riliquidazione dalla decorrenza originaria, arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria secondo SS.RR. n. 10/2002/QM, oltre condanna dell’INPS alle spese.
Nota della Redazione
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