Falso diploma e supplenze: utile la prestazione resa senza titolo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 194 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pendenza di un giudizio penale per i medesimi fatti non determina la sospensione del giudizio di responsabilità erariale, difettando il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica richiesto dall’art. 106 del d.lgs. n. 174/2016. In tema di prescrizione, la condotta di falsificazione di diplomi integra un occultamento doloso del danno, con la conseguenza che il termine quinquennale di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 decorre dalla scoperta del fatto. La prestazione lavorativa resa in assenza del titolo di specializzazione richiesto non è priva di utilità per l’Amministrazione quando il dipendente sia comunque in possesso di un diverso titolo di studio e di specifiche competenze, sicché il danno va rideterminato nella misura del 50% delle retribuzioni erogate, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994. Il danno da disservizio non è configurabile in re ipsa, ma deve essere provato nell’an e nel quantum, non potendo ricondursi alla fisiologica attività di esame delle istanze.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Campania citava in giudizio una docente, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale per aver utilizzato un falso attestato di diploma di grado preparatorio e un falso diploma di specializzazione polivalente, al fine di ottenere supplenze e di partecipare a un concorso straordinario per l’assunzione a tempo indeterminato. La convenuta, immessa in ruolo nel 2019, aveva percepito retribuzioni per un importo complessivo di € 147.368,21, oltre a cagionare un danno da disservizio quantificato in € 2.631,79. La difesa eccepiva la prescrizione parziale del credito e chiedeva la sospensione del giudizio in attesa dell’esito del processo penale pendente per i medesimi fatti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha innanzitutto rigettato l’istanza di sospensione, richiamando il principio di autonomia tra giudizio contabile e giudizio penale. La sospensione ex art. 106 del d.lgs. n. 174/2016 presuppone una pregiudizialità in senso tecnico-giuridico, non meramente logica, che nel caso di specie non ricorre, essendo la responsabilità amministrativa orientata a parametri propri e non dipendendo dagli esiti del processo penale.

Quanto all’eccezione di prescrizione, il Collegio ha ritenuto applicabile la disciplina dell’occultamento doloso, come novellata dalla legge n. 1/2026, che richiede una condotta attiva o la violazione di obblighi di comunicazione. Nel caso di specie, le indagini hanno rivelato un consolidato sistema di falsificazione di diplomi, emerso solo dopo molteplici accessi e intercettazioni, con la conseguenza che il termine quinquennale decorre dalla scoperta del fatto, identificata nella richiesta di rinvio a giudizio del 12.4.2022, rendendo tempestivo l’invito a dedurre notificato il 27.10.2025.

Nel merito, la Corte ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi della responsabilità amministrativa, valorizzando il compendio indiziario raccolto: il ritrovamento del diploma presso l’abitazione della convenuta, le dichiarazioni circa la mancata frequenza del corso di specializzazione e l’assenza di annotazioni nei registri dell’Istituto, nonché le risultanze delle intercettazioni. Tali elementi, valutati secondo il canone del “più probabile che non”, hanno fornito prova sufficiente della condotta dolosa e del nesso di causalità con il danno.

Cionondimeno, il Collegio ha riconosciuto che la convenuta era in possesso del diploma triennale di scuola magistrale e di un corso di perfezionamento sui disturbi specifici dell’apprendimento, avendo svolto quotidianamente la prestazione di docenza di sostegno senza criticità. Dall’utilità concretamente conseguita dall’Amministrazione è derivata la rideterminazione del danno nella misura del 50% delle retribuzioni erogate, ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della legge n. 20/1994. È stato invece disatteso il danno da disservizio, non essendo stata fornita alcuna prova dei costi aggiuntivi, trattandosi dell’esame di domande rientrante nelle fisiologiche prerogative della P.A. Infine, è stato escluso il potere riduttivo, stante il carattere doloso della condotta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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