Conto giudiziale del tesoriere improcedibile senza consolidamento dei sottoconti (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 235 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del tesoriere di un ente pubblico che rappresenti soltanto una gestione parziale del servizio è improcedibile, perché viola il principio di unicità del conto sancito dall’art. 192 del R.D. n. 827/1924 e non è idoneo, sul piano sostanziale, a rappresentare i risultati complessivi della gestione, come impone l’art. 140, comma 2, del codice di giustizia contabile. L’articolazione della gestione in sottoconti è ammissibile sul piano organizzativo, ma non esonera l’agente contabile dall’obbligo di redigere e depositare un unico conto consolidato, comprensivo di tutti i sottoconti. La carenza del consolidamento determina l’obbligo di presentare un nuovo conto unitario, munito di parifica e corredato della relazione dell’organo di controllo interno, ai sensi dell’art. 139, comma 2, del c.g.c.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di tesoreria svolta da una banca, in qualità di tesoriere di un ente regionale per l’edilizia pubblica, per l’esercizio finanziario 2018. A seguito di una relazione d’irregolarità e di una prima ordinanza di restituzione degli atti al magistrato delegato, l’istruttoria aggiornata ha prospettato al Collegio plurime criticità: il deposito tardivo del conto, il modello utilizzato, la parificazione, l’assenza della relazione dell’organo di controllo interno e la mancata evidenza delle somme vincolate.
Il nodo centrale attiene alla struttura del documento contabile. Le risultanze del conto depositato non concordano con il saldo di cassa risultante dal bilancio consuntivo dell’ente, perché il conto in esame si identifica con un solo sottoconto, riferito alla gestione della Direzione generale. Il magistrato istruttore ha quindi sottoposto al Collegio la questione della procedibilità del giudizio. Il tesoriere si è costituito, sostenendo la regolarità del proprio operato e chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla questione preliminare della procedibilità, segnalata dal magistrato istruttore, e ne conferma la fondatezza. L’art. 192 del R.D. n. 827/1924 enuncia il principio di unicità del conto, disponendo che i contabili secondari rendono il proprio conto giudiziale perché sia unito a quello del contabile principale. La ratio della norma risponde all’esigenza che il conto rappresenti, dal punto di vista sostanziale, i risultati complessivi della gestione dell’agente contabile.
Nel caso concreto non ricorre un’ipotesi di coesistenza tra agente principale e agenti secondari, ma il conto concerne una gestione soltanto parziale del servizio di tesoreria: esso coincide con il sottoconto riferito alla Direzione generale. Il deposito di tale documento, non allegato a un conto consolidato, impedisce il raffronto analitico tra i dati del tesoriere e quelli desumibili dalla documentazione trasmessa dall’ente.
La Corte ravvisa quindi il contrasto con tre fonti convergenti: il principio di unicità del conto, la normativa interna dell’ente e la convenzione di tesoreria, che prevede la resa di un conto ordinario consolidato, sia pur articolato in sottoconti. A conferma di ciò, il Collegio osserva che lo stesso tesoriere, per spiegare la discrepanza tra i saldi, ha richiamato l’omessa trasmissione di tre sottoconti da parte dell’ente: ciò dimostra che la visione completa della gestione si ottiene solo mediante il consolidamento in un documento unitario.
Non superano la criticità i richiami alla prassi della Banca d’Italia e alle indicazioni del M.E.F., che ammettono il frazionamento in sottoconti. Il thema decidendum non è la facoltà di organizzare la gestione per sottoconti, ma l’omessa compilazione e il mancato deposito di un unico conto consolidato. Il sottoconto è pertanto inidoneo, sul piano sostanziale, a rappresentare i risultati della gestione complessiva, come richiede l’art. 140, comma 2, del c.g.c.
Il Collegio sottolinea che il difensore del tesoriere, in risposta a specifico quesito, ha confermato che l’agente contabile è in grado di redigere per il 2018 un conto consolidato comprensivo di tutti i sottoconti. La decisione è quindi di improcedibilità del conto, con obbligo di presentare, entro il 31/12/2025, un conto giudiziale consolidato, munito di parifica e corredato della relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, del c.g.c., con adempimenti a carico dell’ente. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, essendosi il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
Nota della Redazione
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