Retrocessione espropriata: prezzo al passaggio in giudicato della sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. I n. 5668 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il prezzo della retrocessione dei beni espropriati e non utilizzati dall’espropriante va determinato con riferimento al momento della pronuncia di retrocessione, che si identifica con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva che la dispone. Tale sentenza costitutiva si identifica con la sentenza d’appello, alla quale va riconosciuta, salvo i casi di inammissibilità, improponibilità e improcedibilità del gravame, l’efficacia di sostituire quella di primo grado tanto in caso di riforma quanto in caso di conferma. Il giudicato interno non si forma sul fatto, ma su una statuizione minima costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto; l’appello motivato su uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione, anche relativamente agli aspetti coessenziali non singolarmente coinvolti dal motivo.
Il Fatto
Con sentenza di primo grado il Tribunale aveva retrocesso agli originari attori un complesso immobiliare, già espropriato e non utilizzato dall’ente locale, e aveva condannato quest’ultimo al rimborso delle spese di lite. Gli attori proposero appello; l’ente resistette e una parte rimase contumace.
Espletata nuova consulenza tecnica, la Corte d’Appello, con la sentenza impugnata, accertò che una porzione dell’immobile era stata medio tempore alienata a terzi, rideterminò il prezzo della retrocessione con riferimento al valore stimato alla data della sentenza di primo grado, compensò le spese del grado e pose a carico solidale delle parti costituite le spese di consulenza. Avverso tale pronuncia i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte esamina l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla controricorrente, secondo cui il tempo della retrocessione individuato dal primo giudice non sarebbe stato attinto dall’appello, non avendo l’ente proposto gravame incidentale. L’eccezione è respinta: il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima composta dalla sequenza fatto, norma ed effetto, dotata di autonoma efficacia decisoria. Ne deriva che l’appello motivato su uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione, espandendo il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche negli aspetti coessenziali non singolarmente coinvolti dal motivo di gravame (richiamate Cass. ord. n. 10760 del 2019 e Cass. ord. n. 24783 del 2018).
Nel merito la Corte richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 5619 del 1998 e di Cass. ord. n. 5574 del 2018: la retrocessione attua, nel concorso delle condizioni di legge, un nuovo trasferimento di proprietà con efficacia ex nunc, in conseguenza dell’esercizio del diritto potestativo dell’espropriato di ottenere il ritrasferimento mediante sentenza costitutiva. Il prezzo va quindi determinato con riferimento al momento della pronuncia di retrocessione, che ne costituisce il titolo di trasferimento.
Da tali premesse la Corte trae tre conseguenze. Anzitutto il momento della pronuncia di retrocessione si identifica con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva (richiamate Cass. n. 12018 del 1992 e Cass. n. 10564 del 2003). In secondo luogo la sentenza costitutiva di retrocessione si identifica con la sentenza d’appello, cui la giurisprudenza riconosce l’efficacia sostitutiva di quella di primo grado, tanto in caso di riforma quanto in caso di conferma (richiamate Cass. n. 29021 del 2018 e i precedenti ivi citati).
Ne segue che, nella specie, il prezzo della retrocessione va individuato nell’importo stimato dal consulente tecnico di secondo grado in valore più prossimo al passaggio in giudicato della sentenza d’appello, con esclusione del subalterno già alienato. Il motivo è pertanto fondato e la sentenza impugnata è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., ferme restando le ulteriori statuizioni, e ridetermina il prezzo della retrocessione. La controricorrente è condannata a rimborsare ai difensori anticipatari dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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