Duplicazione del danno da ritardo pensionistico e questione nuova in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4908 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della pensione di anzianità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa esclude l’esistenza di un danno patrimoniale correlato al ritardo nel pensionamento: liquidare a titolo risarcitorio gli stessi ratei già oggetto del trattamento pensionistico determina una duplicazione della medesima posta economica e integra violazione dell’art. 1223 cod. civ. E’ inammissibile il motivo di ricorso che introduce per la prima volta in sede di legittimità una questione implicante un accertamento di fatto mai compiuto dal giudice di merito e non contestata nei gradi precedenti. Parimenti inammissibile è il motivo di ricorso incidentale che ometta di confrontarsi con la ratio decidendi fondata sulla genericità della domanda e sulla mancata allegazione dei fatti costitutivi del danno lamentato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, riconosceva al lavoratore il diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, per effetto della maggiorazione contributiva dovuta a esposizione ultradecennale ad amianto ai sensi dell’art. 13, ottavo comma, legge n. 257/1992. In accoglimento parziale dell’appello incidentale, la Corte riconosceva altresì il danno patrimoniale pari ai ratei di pensione persi dalla data della domanda amministrativa fino all’effettivo pensionamento. Era accaduto che la domanda iniziale fosse stata respinta dall’Inps, che non aveva riconosciuto la maggiorazione contributiva, e che il lavoratore fosse potuto andare in pensione solo alcuni anni dopo.
I giudici di appello ritenevano illecito il comportamento dell’Istituto per l’iniziale diniego e liquidavano il danno patrimoniale, escludendo invece il danno esistenziale perchè allegato in modo generico. Avverso la pronuncia ricorre l’Inps per due motivi; il lavoratore resiste con controricorso contenente ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 22 legge n. 153/1969 e dell’art. 10, sesto comma, d.lgs. n. 503/1992, sostenendo che la pensione di anzianità fosse riconoscibile solo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, mentre alla data della domanda il lavoratore era ancora occupato. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, trattandosi di questione nuova: essa involge uno dei presupposti del diritto alla pensione, ovvero la previa risoluzione del rapporto, e suppone un accertamento di fatto che la sentenza impugnata non aveva compiuto e che il ricorso non dava atto essere stato svolto dal primo giudice.
La Corte ha richiamato il principio per cui gli accertamenti di fatto sono inammissibili in sede di legittimità quando non siano mai stati compiuti dal giudice di merito, nè risulti che la parte se ne sia doluta nei gradi precedenti con impugnazione o contestazione. La mancata deduzione nei gradi di merito determina la novità e l’inammissibilità della questione.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. Emergeva dalla sentenza impugnata che in primo grado il lavoratore aveva domandato la ricostituzione della pensione dalla data della domanda amministrativa e il risarcimento del danno; il giudizio di primo grado si era concluso accogliendo la domanda pensionistica e respingendo quella risarcitoria. La Corte d’appello, confermando sul punto la pronuncia di primo grado, aveva poi accolto l’appello incidentale relativo al risarcimento, condannando al pagamento dei ratei con decorrenza dalla domanda.
In tal modo essa ha violato l’art. 1223 cod. civ., attribuendo un risarcimento per un danno patrimoniale inesistente: poichè la sentenza di primo grado aveva già ricostituito la posizione patrimoniale corrispondente al diritto a pensione a far data dalla domanda amministrativa, e non solo dalla data effettiva del pensionamento, restava escluso un danno da ritardo. Il risarcimento pari agli stessi ratei già oggetto del trattamento pensionistico conduce a un arricchimento dell’interessato per duplicazione della medesima posta patrimoniale.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perchè non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza, basata sulla genericità della domanda e sulla mancata allegazione dei fatti costitutivi del preteso danno esistenziale. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al secondo motivo del ricorso principale, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per i conseguenti accertamenti e per la decisione sulle spese.
Nota della Redazione
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